Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2835 del 8 agosto 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora con l'opposizione all'esecuzione si deduca l'assoluta impignorabilitą del bene pignorato, la conversione del pignoramento in una somma di danaro, intervenuta nel corso del giudizio, non provoca la cessazione della materia del contendere.

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