Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1771 del 8 febbraio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 c.p.c., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformitā della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica č ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..

(massima n. 2)

Nel processo con pluralitā di parti, ove una domanda di risarcimento danni sia proposta nei confronti di due soggetti in modo tale che il fatto determinante la responsabilitā di uno dei due č solamente quello posto in essere dall'altro, insorge un vincolo di solidarietā passiva, in conseguenza del rapporto di dipendenza, tale da determinare l'inscindibilitā della causa. Pertanto, la notificazione della sentenza effettuata a cura di uno dei coobbligati č idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ad opera del soccombente, nei confronti di tutte le sue controparti e, perciō, anche del coobbligato solidale che non ha proceduto alla predetta notificazione. (Fattispecie in tema di responsabilitā di dipendente pubblico ai sensi dell'art. 2049 c.c.).

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