Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5962 del 23 aprile 2001

(4 massime)

(massima n. 1)

È valida la notificazione della sentenza effettuata dal difensore, munito di procura per il primo grado, dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

(massima n. 2)

Avuto riguardo alla disciplina degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., la notificazione valida della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine per proporre appello, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza.

(massima n. 3)

A norma dell'art. 327, secondo comma c.p.c., il soccombente rimasto contumace può impugnare la sentenza anche dopo il decorso dell'anno allorché la notificazione della citazione sia stata effettuata per compiuta giacenza. Infatti, la valutazione della validità della notificazione della citazione va compiuta sulla base della norma risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 secondo e terzo comma della legge n. 890 del 1982 e non alla stregua della norma anteriormente alla dichiarazione d'incostituzionalità.

(massima n. 4)

Il potere di correzione della motivazione a norma dell'art. 384 secondo comma c.p.c. è esercitabile anche in presenza di errores in procedendo, i quali, ove si risolvono in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presentano, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione di legge al quale in generale fa riferimento il primo comma dell'art. 384 c.p.c.

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