Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21 del 8 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di soggetto la cui rappresentanza legale spetti ad una pluralitą di persone fisiche, come per una societą di capitali posta in liquidazione, con pluralitą di liquidatori, qualora la notificazione della sentenza sia effettuata, in giorni diversi, a ciascuno dei rappresentanti, il termine per la proposizione del gravame del soggetto rappresentato decorre dalla prima delle suddette notificazioni.

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