Cassazione civile Sez. III sentenza n. 239 del 10 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui, nel processo con pluralità di parti, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, non è applicabile nel caso in cui si verta in tema di obbligazione solidale passiva, perché questa non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Infatti, nell'ipotesi di cause scindibili o comunque indipendenti, poiché all'interesse sostanziale di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo alla impugnazione, il termine per proporla non può essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza.

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