Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
Cass. civ. n. 6302/2007
I termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità concorrono, unitamente ai casi in cui tale azione è consentita, a definire l'ambito nel quale il disconoscimento di paternità è esperibile e, con esso, a delineare il punto di equilibrio tra verità biologica e certezza dello status come presuntivamente attribuito. E siccome tali termini afferiscono a materia sottratta alla disponibilità delle parti, deve ritenersi frutto di collusione ordita per frodare la legge — con conseguente esperibilità dell'impugnazione per revocazione da parte del P.M. — la sentenza emessa a conclusione di un processo nel quale le parti, d'accordo fra loro, per far apparire tempestiva l'azione di disconoscimento di paternità e per conseguentemente superare la decadenza fissata dall'ordinamento a presidio dell'indisponibilità delle situazioni soggettive coinvolte, abbiano, contrariamente al vero, dedotto che l'acquisizione della conoscenza, da parte del figlio maggiorenne, dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento di paternità è avvenuta nell'anno anteriore alla proposizione dell'azione.Cass. civ. n. 4780/1991
L'audizione del P.M., richiesta dall'art. 32 della L. 4 maggio 1983, n. 184 per la dichiarazione di efficacia nello Stato, a titolo di affidamento preadottivo, della sentenza di adozione di un minore emessa da un'autorità straniera, è prevista a pena di nullità, il che abilita lo stesso P.M., nell'ipotesi di pronuncia del provvedimento — per il quale è stabilito un procedimento in unico grado — senza che tale audizione sia avvenuta, alla proposizione non del ricorso per cassazione, ma di quello per revocazione ex art. 397 n. 1 c.p.c., a norma dell'ultimo comma dell'art. 72 c.p.c.Cass. civ. n. 2993/1960
Per la proponibilità della revocazione da parte del pubblico ministero non è necessaria la circostanza di uno dei motivi per i quali la revocazione è consentita alle parti; è necessario e sufficiente, invece, che il pubblico ministero non sia stato sentito nonostante che si versasse in un caso in cui il suo intervento è obbligatorio, ovvero che la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Non è indispensabile che il giudice della revocazione, dopo aver conclusa la fase del iudicium rescindens, decida sempre la controversia nel merito, dovendo egli derogare a questa regola quando accerti che tale controversia spetti alla competenza funzionale di altro giudice.
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La trattazione ha ad oggetto la disciplina delle impugnazioni, considerata nella sua globalità. Sono quindi presi dapprima in esame i profili attinenti alla parte generale delle impugnazioni, e quindi al giudicato formale, nonché alla legittimazione ed all’interesse ad impugnare, alla pluralità di parti, alle vicende anomale (inammissibilità, improcedibilità ed estinzione), ed infine all’effetto espansivo interno ed esterno. Segue... (continua)
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Edizione aggiornata al d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e alla l. di conv. 9 agosto 2013, n. 98.
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