Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2211 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impugnazione per revocazione correlata, a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c., al recupero di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata per fatto dell'avversario o per causa di forza maggiore, deve essere proposta a pena di inammissibilitą, a norma degli artt. 325, 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta scoperta dei documenti cennati. L'onere della prova dell'osservanza del termine considerato e quindi della tempestivitą e dell'ammissibilitą dell'impugnazione incombe alla parte che questa abbia proposto, sicchč il mancato soddisfacimento di tale onere comporta che il gravame deve essere dichiarato d'ufficio inammissibile.

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