Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15359 del 10 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza «legale » del provvedimento da impugnare e cioč di una conoscenza conseguita per effetto di un'attivitą svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza la quale aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, sul presupposto della tardivitą del gravame stesso per essere decorso il termine breve di impugnazione dal giorno in cui era stata richiesta all'ufficio del giudice di pace la copia della sentenza appellanda ).

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