Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3767 del 14 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine breve (sessanta giorni) previsto dall'art. 325, ultimo comma, c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione decorre, in caso di contumacia, dalla notifica della sentenza alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c. – non potendo in tal caso rispettarsi le modalitā di notifica di cui all'art. 170, primo e terzo comma, richiamate dall'art. 285 dello stesso codice – e, in caso di controversia di lavoro, č insensibile alla sospensione feriale ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. Di tali norme č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sollevata sul rilievo che esse, escludendo dalla sospensione il termine per impugnare, negherebbe al lavoratore, in caso di sua soccombenza, il favor riconosciutogli dal legislatore con l'introduzione del rito speciale del lavoro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.