Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8832 del 13 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralitā di parti, vige la regola dell'unitarietā del termine dell'impugnazione (sicchč la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che č condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione. (Nella specie la sentenza confermata dalla S.C. aveva escluso la decadenza del diritto di impugnare in capo alla moglie del convenuto, litisconsorte non destinataria della notificazione, che aveva ricevuto la notifica diretta solamente a quest'ultimo).

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