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Articolo 332 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili

Dispositivo dell'art. 332 Codice di procedura civile

Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione (1).

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma (2).

Note

(1) L'articolo contempla il caso in cui più cause, pur trattate unitamente in primo grado, restino autonome e quindi separabili: in questa ipotesi, il giudice ordinerà la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa per mere ragioni di opportunità, al fine di un unitario svolgimento del giudizio di gravame.
In altre parole, l'ordine del giudice non costituisce una vera e propria vocatio in ius, ma una mera denuntiatio litis: ciò significa che non potrà essere emesso nei confronti delle parti che sono decadute dal potere di impugnare (per decorrenza dei termini o per acquiescenza), nei cui confronti la sentenza si considera passata in giudicato.
La parte che riceve la notificazione potrà scegliere di costituirsi, resistendo o associandosi all'impugnazione proposta, o di rimanere contumace.
(2) A differenza di quanto previsto dall'art. 331 del c.p.c., la norma in esame prevede che, in caso di mancato ottemperamento all'ordine di notificazione, il processo resti sospeso fino a quando, nei confronti delle parti non coinvolte nel giudizio, non siano decorsi i termini breve o lungo per l'impugnazione (artt. 325 e 327).

Ratio Legis

La norma è espressione del principio di economia processuale, mirando a far svolgere un unico procedimento di impugnazione in relazione ad un'unica sentenza.

Spiegazione dell'art. 332 Codice di procedura civile

A differenza della norma che precede, la quale si occupa delle cause inscindibili, la norma in esame disciplina le cause scindibili.
Si definiscono tali quelle cause che, pur essendosi svolte cumulativamente in primo grado, quindi decise con un'unica sentenza, possono essere separate in appello, poiché il cumulo in primo grado era determinato da una connessione oggettiva, senza che fosse ravvisabile un rapporto di dipendenza.

Le cause scindibili danno, infatti, luogo al litisconsorzio facoltativo, che rimane tale anche nel corso del giudizio di impugnazione.

Il fondamento della scindibilità delle cause discende dall'esistenza di una pluralità di rapporti giuridici autonomi e separabili, nonostante in primo grado siano stati cumulati in un unico giudizio. La sentenza che li decide è solo formalmente unica, ma in realtà si risolve in tante pronunce quante sono le cause decise.

Un esempio di cause scindibile ricorre in caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, proposta nei confronti dell'assicuratore, del proprietario dell'automobile e del conducente: quest'ultimo non è litisconsorte necessario e la domanda proposta nei suoi confronti è da considerarsi scindibile rispetto alle altre.

Anche in caso di cause scindibili la legge mira ad evitare che nei confronti della stessa sentenza si svolgano diversi giudizi di impugnazione.
Per tale ragione la norma in esame dispone che se l'impugnazione è stata proposta da una (o alcune) soltanto delle parti o nei confronti di una (o alcune) soltanto di esse, il giudice ordina la notificazione alle altre parti (sempre che nei loro confronti l'impugnazione non sia preclusa o esclusa), fissando il termine entro cui la notificazione deve essere fatta ed eventualmente la data dell'udienza di comparizione.

Grazie a tale meccanismo processuale anche le parti alle quali non è stata in prima battuta notificato l'atto di citazione d'appello saranno indotte a scegliere se fare anch'esse la loro impugnazione contro la stessa sentenza e partecipare al giudizio di impugnazione.
Tuttavia, a differenza del caso di cause inscindibili, la denuntiatio litis non fa acquistare ai soggetti destinatari della notificazione la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, e pertanto la loro mancata costituzione non dà luogo ad una dichiarazione di contumacia.

L'ordine di notificazione deve essere disposto non soltanto nei confronti dei vincitori, ma anche nei confronti dei soccombenti.
Se viene disposto nei confronti della parte vincitrice rispetto all'impugnante principale, questi non può limitarsi a notificare l'impugnazione, ma deve proporre una vera e propria domanda; se, invece, l'ordine è disposto nei confronti della parte soccombente rispetto all'impugnante principale, quest'ultimo può limitarsi a notificare l'impugnazione.

Le parti nei cui confronti è stata effettuata la notificazione, al momento della costituzione possono domandare il rigetto dell'impugnazione o l'accoglimento; se vogliono anch'esse proporre impugnazione contro la sentenza, devono farlo nella forma dell'impugnazione incidentale.

Nel caso in cui la parte, entro il termine perentorio stabilito dal giudice, non ottemperi all'ordine di effettuare la denuntiatio litis, il processo viene sospeso fino a quando le parti rimaste estranee siano decadute dal potere di proporre impugnazione, ossia fino a quando siano scaduti i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
La stessa cosa accade nel caso in cui il giudice ometta di disporre la notificazione dell'impugnazione; in questo caso il processo rimane sospeso fino a quando non siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. nei confronti delle parti alle quali l'impugnazione doveva essere notificata.

Massime relative all'art. 332 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 804/2020

In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/05/2017).

Cass. civ. n. 23977/2019

Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza contestare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello che, rilevata la nullità della citazione del terzo chiamato per difetto di "editio actionis" - vizio non riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 354 c.p.c. -, non aveva provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice pronunciando sul merito della causa scindibile intentata contro il terzo).

Cass. civ. n. 24728/2018

L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.

Cass. civ. n. 9773/2017

In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta.

Cass. civ. n. 8693/2015

La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. Ne consegue che la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 2208/2012

In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione (nella specie, l'appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di "litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza.

Cass. civ. n. 1680/2012

In tema di garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, con la conseguenza che quando machi da parte del convenuto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, su quest'ultima si forma un giudicato, che non estende i suoi effetti a colui che risponde a titolo di garanzia impropria. Pertanto, il terzo chiamato può impugnare la sentenza anche rispetto alla statuizione sul rapporto principale, ma soltanto nei limiti in cui questa abbia incidenza sul diverso rapporto che intercorre tra garante e garantito.

Cass. civ. n. 26888/2008

In tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a cause scindibili nella specie, proposte per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria verso più condebitori solidali ai fini della liquidazione dei danni sul quantum, dopo l'accertamento della simulazione assoluta di una locazione conclusa fra più soggetti da un lato ed altro soggetto, dall'altro, e la pronuncia di condanna generica dei primi al risarcimento ove all'interruzione del processo per morte di uno dei predetti condebitori segua l'atto di riassunzione non effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri coobbligati, il processo è validamente riassunto solo quanto ai rapporti processuali relativi a questi ultimi e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art. 1306 c.c. per cui, in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 17868/2007

La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, è suscettibile di essere cassata dalla Corte Suprema soltanto se al tempo della decisione di quest'ultima non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.

Cass. civ. n. 15734/2007

Allorquando il giudice d'appello abbia pronunciato l'estromissione di una parte dal giudizio, il soccombente è legittimato a proporre il ricorso per cassazione, oltre che nei riguardi dell'altra parte, anche contro la parte estromessa, soltanto qualora impugni la sentenza anche sul punto dichiarativo della estromissione. Altrimenti, se non intende proporre ricorso sul punto della estromissione ed accetta, quindi, l'uscita dal processo della parte estromessa, egli è tenuto soltanto a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 332 c.p.c. (Sulla base di tale principio essendo stato il ricorso proposto espressamente contro la parte estromessa senza l'impugnazione della decisione di estromissione, ha ritenuto che correttamente la parte estromessa si fosse costituita per far valere tale mancata impugnazione e che, quindi, la parte ricorrente fosse soccombente nei suoi confronti).

Cass. civ. n. 7308/2007

Nel caso di responsabilità solidale tra coobbligati si verte in una ipotesi di causa scindibile (prevista dall'art. 332 c.p.c.), cosicché l'appello proposto da uno soltanto dei condannati in solido non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato non appellante, qualora, nei suoi riguardi, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rilevato l'applicabilità dell'enunciato principio alla dedotta fattispecie di obbligazione solidale «semplice» come ravvisata dal giudice di primo grado con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, non versandosi nel caso della pregiudizialità-dipendenza tra le posizioni dei coobbligati appaltante ed appaltatore, e, pertanto, previa cassazione della sentenza impugnata, ha deciso nel merito il ricorso mediante la modifica del dispositivo nel senso della parziale riforma della sentenza di prime cure nei soli confronti del società consortile appellante ed il riconoscimento della verificazione degli effetti del giudicato nei riguardi del consorzio non appellante, condannato in solido al pagamento delle differenze retributive in favore dei lavoratori ricorrenti).

Cass. civ. n. 8054/2003

In un giudizio svoltosi con pluralità di parti di causa scindibile, qualora l'impugnazione sia proposta da una sola parte, il giudice di appello deve disporre la notificazione dell'atto introduttivo alla o alle altre parti soccombenti e non impugnanti, anche se sussista identità di posizioni tra le medesime e si tratti di azione esperibile autonomamente da ciascuna di esse, in quanto dette circostanze non precludono l'applicabilità dell'art. 332, c.p.c., avendo in detta ipotesi la notificazione valore ed efficacia di litis denuntiatio. (Nella specie, i due comproprietari di un immobile avevano proposto domanda di convalida di sfratto per morosità e, rimasti soccombenti, con un unico atto avevano impugnato la sentenza di primo grado; il giudice d'appello, rilevata la mancata sottoscrizione del mandato ad litem da parte di uno dei due appellanti, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da quest'ultima, ritenendo inaplicabile l'art. 332, c.p.c.; la S.C. nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello).

Cass. civ. n. 14554/2002

In tema di impugnazione relativa a cause scindibili, la decisione sull'appello proposto soltanto nei confronti di una delle parti non rende improcedibile l'appello (non riunito al precedente) proposto, nei confronti delle altre parti, avverso la medesima sentenza, atteso che tale sentenza, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, contiene pronunce relative a cause diverse, pure se trattate unitariamente, così che la decisione su una di esse non incide su quella concernente le altre.

Cass. civ. n. 3103/2002

In materia di responsabilità precontrattuale, la domanda proposta contro una pluralità di responsabili attiene a cause scindibili, atteso che la responsabilità in questione ha natura extracontrattuale e solidale. Ne consegue che, nel caso di tempestiva notifica dell'impugnazione del creditore nei confronti di alcuno soltanto dei coobbligati, la sentenza passa in giudicato nei confronti degli altri debitori, onde l'eventuale tardiva notifica in relazione ad essi, non essendo configurabile come integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, introduce un'impugnazione che va dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 15439/2000

In base al combinato disposto degli artt. 326, comma secondo, e 332 c.p.c., nel processo con pluralità di parti relativo a cause scindibili, l'impugnazione proposta dal medesimo soccombente contro una delle parti vittoriose fa decorrere nei suoi confronti il termine per proporre impugnazione nei confronti delle altre parti. In tal caso infatti la norma considera la proposizione dell'impugnazione equipollente, ai fini della conoscenza legale della sentenza, alla notifica della sentenza stessa.

Cass. civ. n. 1142/2000

Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e “causae petendi”, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori, e quindi, in particolare, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una delle domande non può essere proposta dal soggetto che del relativo giudizio non è parte. (Nella specie, accolta in sede di merito la domanda principale di integrazione dell'indennità premio di servizio, in base al computo di ulteriori anni di servizio, proposta da un dipendente comunale nei confronti dell'Inadel - ora Inpdap -, e proposto da questo ente ricorso per cassazione, il Comune - nei cui confronti era stata proposta domanda subordinata di risarcimento del danno - aveva con ricorso incidentale dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in tema di accertamento del rapporto di pubblico impiego).

Cass. civ. n. 8069/2000

In caso di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce — sebbene formalmente unica — consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini della successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, atteso che lo stesso ben può trovare soddisfazione nell'esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza.

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O. M. chiede
martedì 11/07/2023
“Caso:
giudizio concluso con sentenza in C d'Appello (in sede di rinvio) per quantificare il corrispettivo di retrocessione di aree espropriate decenni prima in ambito PEEP.
Le parti del giudizio sono "A": che deve pagare il prezzo di retrocessione; "B" Ente locale che deve incassare il prezzo di retrocessione; "C" interveniente "autonomo principale" anch'egli chiamato a pagare un corrispettivo al Comune per suoli espropriati nello stesso PEEP ed assegnati ad una Coop. Edil., insolvente e sciolta da molti anni, di cui era socio "C".
All'esito del giudizio in Cd'App., il soggetto "A" notifica in forma esecutiva la sentenza al Comune ("B") e all'interveniente ("C") che restano inerti.
Nei termini di legge però lo stesso soggetto "A" propone ricorso per Cassazione.
Domanda:
(in disparte ogni questione di merito)
Il soggetto "A" ha notificato il ricorso per Cass. a "B" ma non a "C".
E' regolare ?
Il ric. per Cass. va notificato anche a "C"?
Si ricorda che l'interveniente autonomo principale ha pagato il relativo c.u. ed è stato, per giunta, condannato alle spese.
saluti

Consulenza legale i 18/07/2023
Dall’esame della sentenza risulta che le domande di C sono state svolte soltanto nei confronti dell’Ente locale, come conferma il fatto che tale soggetto C sia stato condannato a rifondere le spese solo a favore del Comune.
Inoltre, con la decisione in questione la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento di C, affermando quindi sostanzialmente che egli non è legittimato a stare in questo giudizio (fermo restando che quest’ultimo può a sua volta impugnare davanti alla Cassazione contestando tale pronuncia di inammissibilità).
In proposito, la giurisprudenza ritiene che l'intervento adesivo autonomo, a differenza di quello dipendente il quale dà luogo ad un giudizio unico ed inscindibile con pluralità di parti con la necessaria integrazione del contraddittorio in fase di gravame, realizza una connessione di cause scindibili ed indipendenti per la diversità dei rapporti rispettivamente dedotti con la conseguenza che è consentita la limitazione dell'impugnazione ad uno soltanto di essi con il conseguente passaggio in giudicato delle statuizioni relative agli altri (Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2000, n. 15197).
Pertanto, non sembra che per A fosse necessario notificare il ricorso anche a C e che l’unica conseguenza potrebbe essere quella che la Cassazione ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tale ultimo soggetto.