Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4220 del 24 aprile 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

La notizia del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite con biglietto ai loro difensori, non incide sulla pubblicazione o sulla validità di essa né sul termine per impugnarla, sì che non rileva la ritualità di tale informazione; invece non decorre il termine breve di impugnazione della sentenza se la notifica è effettuata al difensore di una parte presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria ove il giudizio si è svolto, malgrado il luogo di questo rientri nella circoscrizione a cui è egli assegnato, neppure nel caso di domicilio, fuori della circoscrizione indicato nell'atto di costituzione, prevalendo quello legale risultante dall'albo professionale.

(massima n. 2)

Non passa in giudicato la sentenza pronunciata in causa inscindibile se è tempestivamente impugnata nei confronti di alcune parti soltanto, essendo all'uopo predisposta l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti delle altri parti.

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