Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo).

(massima n. 2)

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all'eventuale elezione di domicilio, realizzata all'atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c.

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