Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9415 del 7 settembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della rinnovazione di una impugnazione inammissibile (nella specie, per mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c.), la notifica della prima impugnazione equivale, agli effetti della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., alla notifica della sentenza impugnata.

(massima n. 2)

Ai fini della revisione dell'assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e della idoneità di tale modificazione ad immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno. L'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali addotte dalla parte — rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale dell'assegno divorzile — costituisce il proprium del giudizio ex art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sicché tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte debba invocare il giudicato esterno.

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