Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8206 del 22 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice, circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.