Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24996 del 10 dicembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

L'eccezione di nullitą della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito avendo natura giuridica di nullitą relativa. Tale qualificazione giuridica permane tuttavia anche per l'ipotesi in cui la consulenza sia svolta tramite rogatoria alla competente autoritą estera, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970.

(massima n. 2)

L'art. 4, comma primo, della legge n. 54 del 2006 stabilisce che nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia gią stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 c.p.c., l'applicazione delle nuove disposizioni della citata legge n. 54 del 2006, riconducendo l'innovato regime nell'ambito delle sopravvenienze valutabili; ne discende che, in virtł di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., tale nuovo regime giuridico sostanziale deve ritenersi applicabile anche nei giudizi di separazione personale ancora in corso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.