Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26304 del 18 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attivitą dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialitą di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullitą della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non č sanata dalla mera possibilitą di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente. (Nella specie, la S.C. - rilevando che tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in assoluta solitudine, senza che alle parti fosse stata data la possibilitą di presenziare neppure all'attivitą di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attivitą - ha cassato la decisione di merito che, in ragione della possibilitą di un controllo successivo sull'elaborato peritale, aveva respinto l'eccezione di nullitą reiterata con l'appello). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/11/2018).

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