Cassazione civile Sez. I sentenza n. 986 del 7 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 194, secondo comma, c.p.c. e 90 primo comma att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, ove il consulente di ufficio rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda, egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti e l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza (peraltro relativa e quindi sanabile se non dedotta nella prima difesa o udienza successiva), ma solo se quella inosservanza abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

(massima n. 2)

Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (come il procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale) deve essere assicurato il diritto di difesa e deve quindi essere realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c.

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