Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 896 del 17 gennaio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In applicazione dell'art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., estensibile anche al rito del lavoro, se il giudice di primo grado, stante la costituzione del convenuto, omette di fissare un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo del giudizio, nullo per mancata o insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda o per analogo vizio concernente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la pretesa si fonda, nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere del ricorrente invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio del ricorso introduttivo.

(massima n. 2)

Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità della domanda avanzata con un ricorso contenente più domande di regresso, avanzate dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposte cumulativamente per prestazioni erogate in favore di ventuno lavoratori, con richiesta di condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una cifra riferita al complesso delle prestazioni, senza specificare in relazione a ciascuna posizione lavorativa quali fossero le malattie professionali accertate, l'epoca di insorgenza delle malattie medesime, la percentuale di invalidità, la data di riconoscimento delle singole prestazioni e gli importi corrisposti, il nesso di causalità tra le mansioni da ciascuno rivestite e l'evento dannoso, né, infine, le specifiche norme di sicurezza violate).

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