Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4566 del 27 agosto 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di citazione, anche se nullo sotto il profilo processuale per avere assegnato un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge, mantiene la sua validità sotto il profilo sostanziale e può spiegare il suo effetto come atto interruttivo della prescrizione restando, a tal fine, operativa la manifestazione di volontà in essa contenuta.

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