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Articolo 171 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Ritardata costituzione delle parti

Dispositivo dell'art. 171 Codice di procedura civile

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [165, 166 c.p.c.], si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma (1).

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 (2).

La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace [290 c.p.c. ss.] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [59 disp. att.](3)(4).

Note

(1) Se nessuna delle parti si è mai costituita, all'evidenza mancherà qualsiasi iscrizione a ruolo della causa e la prima udienza non verrà mai tenuta, non essendo stato assegnato alcun giudice istruttore.
Se si costituisce una sola parte tardivamente, il giudice istruttore alla prima udienza disporrà la cancellazione della causa dal ruolo.
In entrambi i casi il processo resta solo formalmente pendente, e potrà essere riassunto a cura della parte più diligente, pena l'estinzione definitiva, entro tre mesi dal termine dato al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 del c.p.c.
(2) Se a costituirsi tardivamente è l'attore, il processo prosegue se il convenuto ne faccia richiesta; altrimenti il processo si estingue.
Se, invece, è il convenuto ad effettuare una costituzione tardiva, come dice il secondo comma, decadrà dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
(3) La contumacia del convenuto può essere dichiarata solo se la sua assenza non è dovuta ad una un'irregolarità della citazione o della sua notificazione, tale da non avergli consentito di essere a conoscenza del processo.
(4) I commi 2 e 3 della presente disposizione sono stati modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

Brocardi

Contentio de ordinando iudicio
Contumaces non videntur nisi qui, cum oboedire deberent, non obsequuntur
Contumax est qui, evocatus, praesentiam suam facere contemnit
Poenam contumacis non patitur, quem adversa valetudo, vel maioris causae occupatio defendit
Quaestiones litis ingressum impedientes
Qui vadimonium deserit
Vadimonium deserere

Spiegazione dell'art. 171 Codice di procedura civile

La disposizione in esame ha come scopo principale quello di regolare le conseguenze che derivano dalla mancata o tardiva costituzione delle parti.
Dispone il primo comma che se nessuna delle parti si è costituita, neppure tardivamente, non avendo avuto luogo l’iscrizione della causa a ruolo, non si potrà procedere alla designazione del giudice istruttore e, pertanto, la prima udienza non verrà mai tenuta.

Conseguenza di tale stato di cose è, quindi, l'applicazione dell'art. 307 del c.p.c., per effetto del quale il giudizio viene a trovarsi in uno stato di quiescenza, dal quale si potrà uscire solo riassumendolo nel termine perentorio di tre mesi, decorrenti dalla data del provvedimento del giudice (è opportuno precisare che il suddetto termine di tre mesi va computato tenendosi necessariamente conto del termine di sospensione del periodo feriale).

Ma può anche verificarsi il caso in cui sia una sola delle parti a costituirsi tardivamente, a cui si accompagni la mancata costituzione dell'altra.
In questo caso, sebbene a differenza dalla prima ipotesi si verifica la costituzione, ancorché tardiva, di una delle parti, non muta la disciplina, in quanto alla prima udienza il giudice dovrà sempre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, in applicazione del combinato disposto degli artt. 171 e 307 c.p.c.

Dalla lettura del secondo comma, invece, si ricava che è sufficiente la costituzione regolare di una delle parti per assicurare la prosecuzione regolare del giudizio, ma occorre che la costituzione abbia rispettato il termine specificamente assegnato alla parte che si è costituita.
Se è l’attore a costituirsi oltre il termine fissatogli dall’art. 165 del c.p.c., dopo essersi regolarmente costituito il convenuto, la posizione dell’attore non subisce particolari limitazioni all’esercizio delle sue facoltà processuali.
L’unica preclusione normativamente prevista è quella relativa alla chiamata in causa del terzo, qualora l’interesse alla sua partecipazione sorga dalle difese del convenuto, ma tale preclusione si verifica soltanto se l’attore non usufruisce della prima udienza come momento ultimo per la proposizione della richiesta.

Le uniche decadenze, invece, sono previste per il caso in cui sia l’attore a costituirsi tempestivamente, mentre il convenuto si costituisca tardivamente: dispone la norma che restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’art. 167 del c.p.c. (non potrà, comunque, subire la declaratoria di contumacia).

La salvezza posta dall’ultima parte della norma in relazione alla dichiarazione di contumacia è dettata dalla considerazione che la mancata costituzione sia originata da una irregolarità della citazione o della sua notifica, tale da non consentire al convenuto di partecipare al processo.
E’ questo il caso in cui il convenuto, costituitosi alla prima udienza, deduca l’insufficienza del termine assegnatogli per comparire o la mancanza nell’atto di citazione dell’avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, o ancora il caso in cui, costituitosi tardivamente deduca che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

La Riforma Cartabia ha apportato a questa norma soltanto modifiche di mero coordinamento.
In particolare, al secondo comma è infatti eliminato l’inciso che consente, nel caso in cui una parte si sia costituita nei termini per essa stabiliti dalla legge, alla controparte di costituirsi successivamente “fino alla prima udienza”.
Tale modifica è dovuta alla circostanza che, per consentire al giudice di effettuare le verifiche preliminari anteriormente all’udienza e alla fissazione dei termini per le memorie di cui all’[[171ter]], il termine per la costituzione del convenuto deve
necessariamente essere fissato in quello tempestivo di cui all’art. 166 del c.p.c. (il tutto tenendo peraltro conto anche della previsione di cui all’art. 291 del c.p.c.).
In ogni caso, nulla vieta al convenuto di costituirsi anche successivamente, con la naturale conseguenza che dovrà accettare il processo in statu et terminis, ferme restando le decadenze ormai maturate e salve le ipotesi di possibile rimessione in termini.

Anche il terzo comma ha formato oggetto di una modifica soltanto formale, essendo stato soppresso l’inciso “neppure in tale udienza” sostituendolo con i diverso inciso “entro il termine di cui all’art. 166 del c.p.c.”, intendendosi così precisare che
dopo tale termine la parte è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (tale verifica rientra tra quelle preliminari di cui all’[[171bis]]).

Massime relative all'art. 171 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 822/2022

In tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. c.p.c., per il quale la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace, a norma dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., "quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura della udienza", detta una norma speciale per la prima udienza del procedimento davanti al giudice di pace, senza che possa desumersene un principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi, ostandovi il silenzio dell'art. 83 disp. att. c.p.c., che pure disciplina la trattazione delle cause, e la "ratio" della norma speciale, correlata al disposto dell'art. 171 c.p.c., il quale, nel consentire alla parte di costituirsi direttamente in prima udienza, ha inteso limitare l'onere dell'altra parte, tempestivamente costituitasi, di attendere la conclusione di tale udienza. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016).

Cass. civ. n. 1058/2018

In tema di opposizione all'esecuzione, il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con la conseguenza che l'omesso rispetto dello stesso determina l'improcedibilità dell'opposizione, anche ove la parte convenuta si sia tardivamente costituita.

Cass. civ. n. 21184/2017

Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da una di esse, a norma del disposto degli art. 171, comma 1, e 307, comma 1, c.p.c., le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell'art. 167 c.p.c. e, fra queste, quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione, che operava in relazione all'udienza indicata nell'originaria citazione introduttiva; pertanto, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto, le decadenze si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. e, nel caso di riassunzione effettuata dall'attore, al termine di cui all'art. 166 c.p.c., calcolato in relazione all'udienza indicata dallo stesso attore nella comparsa di riassunzione.

Cass. civ. n. 8444/1998

Negli uffici di conciliazione ai quali sono addetti più magistrati, la costituzione in giudizio delle parti nella udienza alla quale la causa sia stata rinviata d'ufficio, perché nel giorno indicato in citazione per la comparizione delle parti nessun giudice tiene udienza o l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, è tardiva, disponendo l'art. 56 delle disp. att. c.p.c. che la causa è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato «dopo la costituzione delle parti». In tal caso, qualora il convenuto si costituisca in giudizio esclusivamente per eccepire la tardiva iscrizione al ruolo senza accettare il contraddittorio nel merito, il giudice non può dichiarare la nullità del procedimento, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, come sancito dal comma 1 dell'art. 171 e dal comma 1 dell'art. 307 c.p.c.

Cass. civ. n. 10389/1995

L'omessa cancellazione della causa dal ruolo, in caso di tardiva costituzione dell'attore, è motivo di nullità, non di mera irregolarità, del procedimento che sia irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto.

La nullità del giudizio di primo grado, che sia irritualmente proseguito, nella contumacia del convenuto, nonostante la tardiva costituzione dell'attore, impone al giudice d'appello di decidere il merito della causa, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità.

Cass. civ. n. 7855/1994

Le disposizioni degli artt. 171 e 307, commi 1 e 2, c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 6298/1994

In tema di termini assegnati alle parti per la loro costituzione in giudizio, qualora il giudizio di primo grado sia proseguito fino alla sentenza, su istanza dell'attore che, in contumacia del convenuto, siasi tardivamente costituito, il giudice di appello cui sia denunciato il vizio derivato da tale tardività, non può limitarsi a dichiarare la nullità degli atti processuali e della sentenza medesima, ma deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo, a causa di detto vizio, incombendo, poi, a chi ha interesse riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado entro il termine stabilito dalla legge e decorrente dal provvedimento di cancellazione emesso dal giudice di appello.

Cass. civ. n. 9684/1992

Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione di entrambe le parti non realizza l'ipotesi prevista in via generale dall'art. 171 c.p.c. (secondo il quale il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione), perché il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità derivante dalla tempestiva proposizione dell'opposizione e dalla costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza che incombe all'opponente l'onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 4444/1978

Nell'ipotesi in cui l'attore si sia costituito in giudizio tardivamente e il giudice istruttore, nella contumacia del convenuto, abbia disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, seguita da nuova iscrizione a ruolo, l'irregolarità della costituzione in giudizio dell'attore non spiega alcun effetto sugli atti successivi alla rinnovazione della notificazione della citazione; ne consegue che l'eventuale ritenuta nullità degli atti anteriormente compiuti risulta priva di conseguenze in ordine alla validità della decisione che sia fondata su elementi istruttori raccolti validamente dopo la rinnovazione della notificazione e idonei, ex se, a sorreggere la relativa motivazione.

Cass. civ. n. 508/1956

I due termini di costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata costituzione a meno che l'altra parte non si sia, alla sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole. In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente, e il convenuto non si costituisca, il giudice non deve dichiarare la contumacia di questo ultimo, ma ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, e sorgerà in tal modo per le parti l'onere della riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla data del provvedimento di cancellazione. Uguale sanzione dovrà essere applicata, qualora non costituitosi l'attore, il convenuto si sia costituito (quando la costituzione di costui sia de facto avvenuta) dopo la scadenza del proprio termine. In ipotesi di tardiva costituzione di ambo le parti deve applicarsi anche la stessa sanzione, a meno che il convenuto costituendosi si sia difeso nel merito o abbia comunque accettato il contraddittorio, dovendo in tal caso aver luogo la prosecuzione del processo.

Cass. civ. n. 8/1955

Nelle nuove norme di procedura civile il legislatore ha tenuto distinti tra loro il termine di costituzione dell'attore e quello assegnato al convenuto, ma ha voluto altresì, aggiungendo l'avverbio «rispettivamente», che ciascuno di essi avesse per la costituzione di ciascuna parte carattere di perentorietà, nel senso che ciascuna è obbligata ad osservare il proprio termine, sotto pena di inefficacia della costituzione tardiva, salvo che questa non avvenga dopo che la controparte siasi tempestivamente costituita; l'apparente contrasto tra l'art. 171 e l'art. 307 c.p.c. si elimina interpretando quest'ultimo articolo nel senso che si è voluto far richiamo al termine di cui all'art. 166 come all'ultimo termine utile in cui una parte almeno, e cioè il convenuto, può costituirsi, giacché l'attore si sarebbe dovuto costituire in precedenza, e cioè entro 10 giorni dalla notificazione della citazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 171 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alessandra N. chiede
venerdì 13/12/2019 - Lombardia
“Siamo un gruppo di abitanti in casette unifamiliari che si affacciano su un cortile in proprietà indivisa. Ogni casa è dotata, quale sul retro quale sulla facciata, di un piccolo terreno destinato a giardino secondo il regolamento, e quindi non ad altri usi. I giardinetti sono delimitati da cancelli che danno sul cortile indiviso.
Alcune di queste case hanno l'entrata e il numero civico su strade esterne, altre danno direttamente sul cortile. Il cortile é stato utilizzato per decenni dai comproprietari per parcheggiare l'auto, senza un posto preciso: ognuno parcheggiava dove trovava un posto libero, il tutto di comune accordo.
Recentemente un abitante di una casa la cui entrata e numero civico danno su una strada esterna, ha delimitato con archetti anti sosta, cementati sul terreno, una zona del cortile antistante il proprio cancello sostenendo che era di sua esclusiva proprietà e impedendo agli altri comproprietari di utilizzare l'intero cortile – chiamiamolo signor X.
Un comproprietario, chiamiamolo sig.Y, ha iniziato una causa contro il sig.X, causa che dopo un tentativo di mediazione é finita davanti al giudice.
In tale occasione il sig.Y ha chiamato gli altri comproprietari, me compresa, a comparire quali litisconsorti.
Non sono interessata alla causa. Sono molto anziana e non mi sento per motivi fisici e psicologici di parteciparvi.
Vorrei sapere se posso semplicemente non comparire, quali sarebbero le conseguenze o se in qualche altro modo posso ritirarmi dalla lite. Grazie per la risposta.”
Consulenza legale i 20/12/2019
La citazione in giudizio non implica necessariamente l'obbligo di partecipazione al medesimo: qualora non si voglia essere coinvolti basterà non costituirsi in causa, ovvero basterà non depositare alcun atto difensivo né comparire alle udienze. In tal caso il giudizio proseguirà senza la parte che ne è rimasta esclusa, la quale verrà dichiarata, così la definizione tecnica, “contumace”.
Salvo pochissime eventualità processuali, in cui gli atti e/o i provvedimenti del Giudice vengono comunicati anche alle parti contumaci (art. 292 c.p.c.), generalmente chi è contumace può smettere di preoccuparsi del procedimento.

Ciò di cui, però, occorre essere consapevoli è che il processo continua comunque: perciò si chiuderà con una sentenza e quella sentenza avrà effetti e sarà efficace anche nei confronti del contumace.
Questo per dire che, anche nel caso di specie, si potrà tranquillamente non comparire ma la sentenza finale che dovesse essere emessa all’esito del processo sarà cogente anche per la parte contumace.

Nel valutare, dunque, se partecipare o meno ad una causa, occorrerà capire quali effetti la sentenza potrebbe avere sul soggetto che ne rimane escluso.

Nella fattispecie in esame, in particolare, l’oggetto del contendere è il riconoscimento o meno della proprietà esclusiva della parte di cortile antistante la proprietà di X.
L’esito del giudizio potrà essere, dunque, duplice:
  • o il Giudice accerterà che X non poteva delimitare una parte del cortile comune, perché non è suo ma appunto di tutti, e lo condannerà a rimuovere gli archetti;
  • oppure, al contrario, gli derà ragione riconoscendo la piena proprietà dell’area delimitata, con ciò impedendo per il futuro a tutti i comproprietari del cortile di utilizzare ed occupare quell’area.
Nel primo caso, per la comproprietaria che intenda rimanere contumace non cambierà nulla, perché il Giudice lascerà invariata la situazione di fatto e di diritto antecedente. Nella seconda eventualità, invece, a seguito della sentenza, anche la parte contumace dovrà rispettare la nuova situazione che si verrà a creare, evitando di occupare la parte di cortile riconosciuta di proprietà di X.

Ad avviso di chi scrive, dunque, si potrà tranquillamente evitare di costituirsi in giudizio, perché non pare che gli effetti della sentenza, in un caso come nell’altro, possano avere un impatto così pregiudizievole per la comproprietaria del cortile che ha posto il quesito.
In ogni caso, quest’ultima dovrà personalmente valutare se le interessa o meno contestare le pretese del sig. X e dare man forte ad Y (mantenendo la parte di cortile oggetto di contesa libera da pretese, perché magari le è utile occuparla in qualche modo o per altri motivi) oppure se, al contrario, il rischio di perderne la comproprietà è del tutto accettabile.

F. D. chiede
giovedì 16/08/2018 - Campania
“QUESITO CAUSA N 2 c/ CONDOMINIO CE
Il sottoscritto D. F. condomino di un condominio, partecipò all’assemblea tenutasi in seconda convocazione il 28/06/12 esprimendo voto contrario sul punto n. 1 all’odg approvato dall’assemblea.
Il 30/06/12 (lunedì) il suo legale notificò l’atto di citazione impugnando la delibera condominiale.
A) Il 21/11/12 si costituiva il condominio eccependo, tra le altre cose, la nullità dell’atto perché doveva essere notificato entro 30 g. dalla delibera e cioè il 28/07/12 (sabato)
B) Il 25/09/12 l’avvocato mise a ruolo la causa.
A seguito di accertamenti, ll sottoscritto apprese che, tenuto conto della interruzione dei termini estivi dal 1/08/12 al 30/09/12 e dei dieci giorni previsti dal cpc, il termine ultimo per la iscrizione a ruolo era il 24/09/12 (lunedì) e non il 25/09/12 con il ritardo di un giorno.
Dopo inutili spiegazioni richieste al proprio legale per tentare un accordo con la controparte, il sottoscritto gli revocò il mandato nominando un altro difensore.
In data 23/05/18 è stato notificato al sottoscritto un ricorso per il pagamento dell’onorario relativo alla prestazione effettuata nella causa c/ il condominio ancora in corso (12/12/18 udienza per la precisazione delle conclusioni).

QUESITI
Dovendo il sottoscritto provvedere a costituirsi in giudizio contro l’avvocato, pone i seguenti quesiti:
1) E’ motivata l’eccezione di cui alla lettera A
2) Il ritardo di un giorno nella iscrizione a ruolo di cui alla lettera B, anche se non rilevato nella costituzione del condominio, può rappresentare una grave responsabilità dell’avvocato nello svolgimento della sua attività professionale ?
3) In caso di sentenza di condanna nella causa c/ il condominio, posso chiedere risarcimento danni all’avvocato ?

Grazie

Consulenza legale i 05/09/2018
Il termine per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale è di trenta giorni (e tale era anche all’epoca del giudizio di cui si parla nel quesito), che decorrono, per il condomino presente (e dissenziente), dalla data della deliberazione.
Ponendo, come riferito nel quesito, che la delibera porti la data del 28.06.2012, il termine per impugnare sarebbe scaduto, appunto, il 28.07.2012: tuttavia, poiché tale data cadeva di sabato, la scadenza deve ritenersi prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ex art. 155 del c.p.c., commi 4 e 5: dunque, a lunedì 30.07.2012.
Deve inoltre tenersi presente, quando si parla di tempestività delle notificazioni, che la notifica si perfeziona in momenti diversi per il notificante e il destinatario: ad esempio, nel caso “tipico” di notifica eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, la stessa deve ritenersi compiuta, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario stesso, a prescindere dalla data di effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Pertanto, sulla base delle informazioni fornite nel quesito, l’eccezione relativa alla tardività della notifica non appare fondata (si tratta peraltro di decadenza e non di nullità).

Per quanto riguarda la seconda questione, relativa alla sospensione dei termini nel periodo feriale, occorre precisare che, secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, la stessa operava dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1, vecchio testo L. 742/1969, ora modificato dal D. L. n. 132/2014, conv. in L. 162/2014: attualmente la sospensione feriale è stata ridotta al periodo 1°-31 agosto).
Ciò premesso, sembrerebbe che la costituzione dell’attore sia effettivamente avvenuta fuori termine, in quanto i dieci giorni dalla notifica sarebbero scaduti il 24 settembre. Possono esservi tuttavia dubbi circa la computabilità nel termine del 16 settembre (in proposito si sono verificati in passato dei contrasti in giurisprudenza), che peraltro nell’anno indicato cadeva di domenica.
Inoltre, occorre anche tenere presente la circostanza, pacificamente risultante dal quesito, per cui la presunta tardiva iscrizione a ruolo della causa non è stata né eccepita né in alcun modo rilevata nel giudizio, che anzi ha proseguito il proprio corso.

Appare pertanto, allo stato, difficilmente sostenibile che la costituzione dell’attore, anche qualora possa essere considerata fuori termine, sia fonte di responsabilità professionale dell’avvocato, con conseguente diritto dell’ex cliente al risarcimento del danno, qualora non abbia effettivamente cagionato un danno all’assistito.
In proposito si segnala l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sent. 12738/2004), secondo cui le disposizioni degli artt. 171 e 307 del c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata tempestiva costituzione in giudizio, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo; ciò si verifica anche quando il convenuto, dopo avere eccepito la tardiva costituzione dell'attore, si difenda con l'esporre le sue difese di merito.
Quanto all’ultima questione, formulata in termini più generali. circa la possibilità di richiedere il risarcimento del danno nei confronti dell’ex difensore in caso di esito negativo della causa contro il condominio, è evidente che tale interrogativo non può trovare una risposta in astratto: occorrerebbe infatti, esaminando il testo dell’emananda sentenza, verificare se il rigetto delle domande dell’attore e l’eventuale condanna alle spese siano state causate da un comportamento dell’avvocato concretizzante violazione dei propri doveri professionali.

Remo G. chiede
lunedì 29/02/2016 - Lombardia
“Nel Febbraio 2016 uno studio legale (p/c di mio cugino) ha depositato in Tribunale a V. un atto di citazione per far dichiarare un avvenuto usucapione con dolo su 3 terreni.
Mi rivolgo a VV.SS. per un consiglio in quanto l'atto di citazione non era dovuto nei miei confronti per alcuni validi motivi.
Lo studio legale ha agito in modo incauto non avendo fatto le necessarie ricerche e non verificando la nuova situazione creatasi nel 2015.
Il 09.07.2015, tramite uno studio notarile, ho di fatto RINUNCIATO per la mia quota al DIRITTO DI PROPRIETA' sui terreni in questione, quota che è stata ripartita proporzionalmente sugli altri comproprietari.
Ho preso questa decisione perché nel 2014 avevo intuito che l'"attore" in questione, pur dicendo che a brevissimo tempo avrebbe fatto l'usucapione con dolo, in realtà dimostrava che era più comodo non fare niente
(NB: le pratiche relative all'usucapione sono iniziate solo dopo l'estate del 2015 quando ho richiesto al Comune di verificare la regolarità di eventuali concessioni edilizie per recinzioni e garage su quei terreni).
Nel frattempo ho anche dovuto pagare dei bollettini per ICI e IMU evase gravanti su quei terreni per gli anni 2009 2010 2011 2012 2013! (Ecco perché ho voluto rinunciare alle mie quote di proprietà!)
Mio malgrado sono uno dei convenuti che non ha più titolo per l'opposizione e che non vuole essere un testimone.
DOMANDA: cosa devo fare con il Tribunale di V.? devo o non devo presentarmi, non avendo nulla da dire e da chiedere?
Attendo una Vs. cortese risposta in merito.
Grazie”
Consulenza legale i 07/03/2016
Per dare una risposta al quesito proposto è in primo luogo necessario evidenziare che, qualora al convenuto (nel caso di specie, lo scrivente) venga notificato un atto di citazione, egli non è obbligato a costituirsi in giudizio.

Se questi decide di non partecipare al procedimento si verrà a creare la situazione giuridica della c.d. contumacia: in altre parole, il giudice alla prima udienza dichiarerà la contumacia e il procedimento civile proseguirà ugualmente anche in assenza del convenuto. La sentenza che il giudice pronuncerà alla fine del processo produrrà comunque i suoi effetti anche nei confronti del convenuto che non ha partecipato per sua scelta al procedimento.

Per evitare di incorrere in questa situazione, potenzialmente pericolosa in quanto si potrebbero subire gli effetti di una sentenza sfavorevole, si consiglia allo scrivente di rivolgersi ad un avvocato, in modo da costituirsi regolarmente in giudizio e poter così contestare le richieste dell'attore.

Nel caso di specie, in particolare, si potrà contestare un difetto di legittimazione passiva e, cioè, si farà notare al giudice che l'attore non doveva chiamare in causa il convenuto proprio per i motivi indicati nel quesito proposto, per il fatto che all'epoca dell'instaurazione della causa lo scrivente aveva già da alcuni mesi rinunciato alla propria quota di proprietà sui terreni contestati in favore degli altri comproprietari.

È infatti la stessa giurisprudenza a sottolineare che, in una causa in cui si rivendica – a qualsiasi titolo - una proprietà a titolo di usucapione, l'attore deve rivolgere la sua domanda unicamente nei confronti di colui che possiede il bene o ne è proprietario al momento della proposizione della domanda, e non anche nei confronti di coloro che sono stati proprietari in precedenza ma al momento dell'instaurazione del procedimento civile non lo sono più (da ultima, Cass. civ., 26 aprile 2000, n. 5335).

Nel caso concreto, come prima precisato, lo scrivente il 9 luglio 2015 ha rinunciato alla propria quota di proprietà sui terreni in favore degli altri comproprietari, mentre la causa è stata iniziata dall'attore nel settembre 2015 e, quindi, in un periodo in cui lo scrivente non era più proprietario: di conseguenza, egli non doveva essere convenuto in giudizio.

Inoltre sarà opportuno costituirsi in giudizio anche per contestare eventuali richieste risarcitorie avanzate dall'attore, per le quali non rileva il fatto che il convenuto abbia rinunciato alla sua quota di proprietà prima dell'instaurazione della causa civile.

In conclusione si consiglia allo scrivente di costituirsi in giudizio tramite il proprio legale al fine di contestare l'irregolarità della sua chiamata in causa quale convenuto per i motivi anzidetti, e in modo da poter anche difendersi dalle richieste di risarcimento eventualmente avanzate dall'attore.

Anna R. chiede
mercoledì 25/06/2014 - Abruzzo
“Ho notificato un atto di citazione a mezzo posta. Per timore che la notifica non arrivasse in tempo utile (per godere di una norma di favore che, di lì a pochi giorni, sarebbe stata superata da altra norma) ho notificato, il giorno dopo, a mani proprie altro atto di citazione identico in tutto al primo, compresa la data di scadenza. Ho iscritto a ruolo il solo secondo atto di citazione. Costituendosi controparte si è difesa nel merito, ma ha eccepito la improcedibilità o inammissibilità della domanda per la duplicazione della notifica della citazione e per il fatto che ho iscritto a ruolo la seconda. Voglio sapere se debbo: (i) riassumere la prima citazione ed eventualmente in quali termini; (ii) ritenere valida la seconda citazione e proseguire senza tenere conto della notifica della prima citazione (iii) o altro.”
Consulenza legale i 25/06/2014
Una volta notificato l'atto di citazione, se l'attore non procede all'iscrizione a ruolo (nemmeno tardivamente, oltre i dieci giorni successivi, art. 165 del c.p.c.) la causa non è automaticamente cancellata o inesistente: infatti, l'art. 171 del c.p.c. stabilisce che rimane l'opportunità per il convenuto di costituirsi tempestivamente ex art. 166. Se si costituisce, all'udienza fissata nell'atto di citazione, il processo prosegue laddove il convenuto ne faccia richiesta al giudice. A quel punto il giudizio è a tutti gli effetti validamente instaurato, anche se l'attore non si costituisca o non compaia (sarà dichiarato contumace).
Rimane fermo che, in base agli elementi di fatto forniti nel quesito, il giudizio instaurato sulla base del secondo atto di citazione appare privo di vizi e quindi validamente incardinato.
Quindi, per rispondere alla domanda posta, va distinto:
1- se il convenuto si è costituito tempestivamente iscrivendo a ruolo la causa del primo atto di citazione (con pagamento del contributo unificato e conseguente attribuzione di un numero di ruolo), il giudizio è instaurato e penderà contemporaneamente all'altro. L'attore potrà ad esempio costituirsi in udienza;
2- se il convenuto non ha iscritto a ruolo la causa del primo atto di citazione, quella causa non è mai sorta agli occhi dell'autorità giudiziaria (non ha nemmeno un numero di ruolo), ma pende solo formalmente e può essere riassunta entro tre mesi dal termine previsto dall'art. 166 per la costituzione del convenuto;
3- se il convenuto si è costituito tardivamente nella causa instaurata con il primo atto di citazione (ad esempio, direttamente in udienza), decadrà dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso 1- non abbiamo un'ipotesi di litispendenza ex art. 39 del c.p.c., in quanto il giudice avanti il quale sono state proposte le cause è lo stesso, bensì un caso di riunione di procedimenti ai sensi dell'art. 273 del c.p.c.. Quindi, il giudice disporrà, anche d'ufficio, la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa che pendono nel suo ufficio giudiziario e i due procedimenti da quel momento procederanno congiuntamente.

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