Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14637 del 30 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non giā alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che č destinato a produrre, dovendosi rilevare, sotto tale ultimo profilo, che il provvedimento non ha il carattere della decisorietā e della definitivitā quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo. Ne consegue che, qualora il giudice di primo grado, rilevata la nullitā della citazione introduttiva, fissi all'attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, ai sensi dell'art. 164, quinto comma c.p.c., tale provvedimento non č suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice di secondo grado, potendo la sua legittimitā (anche nella eventualitā in cui, come nella specie, si deduca la inapplicabilitā della disposizione de qua alle controversie soggette al rito del lavoro) essere contestata in sede di impugnazione della sentenza emessa da quel giudice sulla domanda successivamente alla avvenuta integrazione della citazione introduttiva.

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