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Articolo 739 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reclami delle parti

Dispositivo dell'art. 739 Codice di procedura civile

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio(1)(2)(3)(7).

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni (4) dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti [c.c. 84, 288 3, 314-325].

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo [747 3, 749 3, 750 3, 779 3] (5) (6).

Note

(1) La norma indica espressamente che i decreti del giudice tutelare sono reclamabili con ricorso al Tribunale in composizione collegiale che pronuncia in camera di consiglio. Inoltre, va precisato che tale comma in analisi va letto in relazione all'art. 45 disp. att. c.c. che indica espressamente gli organi competenti a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti assunti in camera di consiglio dal giudice tutelare.
(2) Diversamente, se i decreti sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado il reclamo va proposto alla Corte d'appello. Secondo l'opinione dottrinale prevalente, il procedimento descritto si ritiene sia applicabile anche alle ordinanze, purché la loro impugnabilità non sia esclusa espressamente dalla legge, mentre oggetto di discussione il possibile reclamo contro i decreti emessi da un organo monocratico, in generale, o dal presidente del tribunale. Secondo l'opinione giurisprudenziale di legittimità, il reclamo avverso il provvedimento emesso in camera di consiglio da un organo non collegiale può essere promosso solo in presenza di espressa previsione legislativa. Diversamente, non possono essere reclamabili i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 100 e 145 c.c..
(3) I soggetti legittimati al reclamo sono le parti in senso formale ossia il ricorrente del giudizio di primo grado, nonché tutti coloro che si sono costituiti o sono comunque intervenuti in tale giudizio. Si precisa che la legittimazione viene riconosciuta anche a coloro che subiscono direttamente o indirettamente gli effetti del procedimento e ne risultano pregiudicati. Mentre è privo di legittimazione al reclamo colui che ha ottenuto un provvedimento conforme alla domanda in ragione della mancanza di interesse.
(4) Si precisa che il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria se il decreto è pronunciato nei confronti di una sola parte, mentre dalla notifica del provvedimento se lo stesso è stato pronunciato nei confronti di più parti.
(5) L'articolo in commento è stato così modificato dalla l. 14-7-1950, n. 581.
(6) Salvo che la legge disponga diversamente, non è ammesso il reclamo avverso i decreti pronunciati dalla Corte d'appello e avverso quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. Secondo la prassi non è ammissibile nemmeno il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. a meno che il provvedimento incida su posizioni di diritto soggettivo, oltre ad avere natura decisoria e carattere di definitività.
(7) Comma sostituito dall'art. 3, comma 50 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia).

Spiegazione dell'art. 739 Codice di procedura civile

Il reclamo deve essere proposto con ricorso, per l’accertamento della cui tempestività occorre fare riferimento al deposito dello stesso.
Nei casi in cui il provvedimento debba essere pronunciato nella forma della sentenza, costituiscono mezzi di impugnazione anche l'appello e il ricorso per cassazione.

Competente a conoscere del reclamo è il giudice immediatamente superiore, ovvero il tribunale in camera di consiglio contro i decreti del giudice tutelare nonché del giudice monocratico (ancorché non tutelare), e la corte d'appello contro i decreti del tribunale in camera di consiglio.

Il reclamo può essere proposto soltanto contro i provvedimenti camerali pronunciati in forma di decreto, mentre è escluso avverso i provvedimenti che assumano la forma di sentenza nonchè avverso i decreti pronunciati dal tribunale e dalla corte d'appello in sede di reclamo.

Per quanto concerne la legittimazione, non si registra in giurisprudenza un orientamento unitario.
Secondo una tesi più restrittiva, la legittimazione spetterebbe esclusivamente a tutti coloro che abbiano partecipato alla fase dinanzi al tribunale.
Secondo una diversa e preferibile tesi, invece, a prescindere dalla assunzione del ruolo di parte del procedimento in senso formale, ai fini della legittimazione sarebbe necessario e sufficiente un interesse giuridicamente rilevante alla situazione oggetto del provvedimento (pertanto, sarebbero legittimati tutti coloro che, direttamente o indirettamente, subiscono gli effetti del provvedimento e ne risultano pregiudicati).
Va, ovviamente, esclusa la legittimazione in favore di coloro i quali abbiano visto accogliere le proprie domande.

Circa la decorrenza del termine per proporre il reclamo, occorre distinguere a seconda che si tratti di procedura unilaterale (nel qual caso il termine decorre dal giorno della comunicazione del decreto) ovvero di procedimento in camera di consiglio nei confronti di più parti.
In questo secondo caso la notificazione del decreto è idonea a far decorrere, sia per il notificante che per il destinatario della notificazione, il termine indicato, solo qualora la notificazione sia stata eseguita verso il procuratore costituito ovvero la parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, e non quando sia stata effettuata a ministero della cancelleria del giudice a quo.

Una volta scaduto il termine perentorio per la proposizione del reclamo, ci si è posti il problema di stabilire quale sia il grado di incontrovertibilità del decreto.
Secondo una prima tesi, si realizzerebbe una sorta di incontrovertibilità limitata, tale da impedire, a coloro che furono parti nel procedimento in camera di consiglio, la possibilità di esperire, in sede di cognizione, la c.d. actio nullitatis, volta a far valere i vizi sia del procedimento che del provvedimento.

Secondo una differente tesi, invece, il carattere perentorio del termine così come l'esaurimento delle possibili impugnazioni esperibili sarebbero rilevanti solo in relazione alla fase procedimentale non contenziosa, mentre il decreto rimane contestabile sotto il profilo della sua legittimità sia attraverso la c.d. disapplicazione sia con l' actio nullitatis sia, infine, con un'azione a cognizione piena.

Per ciò che concerne il regime delle spese, si ritiene che, in sede di reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale, trovino applicazione gli artt.91 e ss. c.p.c.

Massime relative all'art. 739 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 32525/2018

Il reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma.

Cass. civ. n. 31902/2018

La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell'affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).

Cass. civ. n. 12972/2018

L'art. 739 c.p.c., secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se pronunciato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione, non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c., con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti pronunciati in camera di consiglio, decorre dalla notificazione del provvedimento. A tal riguardo occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione avanzata da un fallimento, tesa a far constare la tardività del ricorso per cassazione, sul presupposto che il termine di proposizione decorresse dalla comunicazione di cancelleria del decreto di rigetto del reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da un istituto di credito, avverso il decreto di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla procedura concorsuale, ex art. 67, comma 2, l. fall., in relazione a rimesse bancarie eseguite su conto corrente intrattenuto dalla società fallita).

Cass. civ. n. 22314/2017

Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. .

Cass. civ. n. 25211/2013

In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc" di tale vizio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato l'impugnato decreto che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest'ultimo e notificarlo benché emesso diversi mesi prima dell'udienza ivi fissata).

Cass. civ. n. 17202/2013

Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale (nella specie, in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore), l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c., si determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d'istanza di proroga prima della scadenza.

Cass. civ. n. 5493/2012

In tema di impugnazione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, ove un termine sia prescritto per il compimento di attività, la cui omissione si risolva in un pregiudizio per la situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare nella sua interezza il tempo assegnatogli; pertanto, va esclusa l'improcedibilità del reclamo, proposto avverso il provvedimento di affidamento esclusivo del figlio naturale ad un genitore, non notificato per non avere il reclamante avuto comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di merito, contenente anche il termine per notificarlo, dovendo essere disposta la rinnovazione della notifica e fissato un nuovo termine.

Cass. civ. n. 4616/2012

In tema di amministrazione della cosa comune, il decreto emesso ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c. ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, che, essendo suscettibile di revoca e modifica ex art. 742 c.p.c., è privo del carattere di definitività e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., a meno che il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi. (Nella specie, il giudice di merito, atteso il disaccordo tra i comunisti, aveva nominato un amministratore affinché procurasse la condanna del locatario a rimuovere le opere abusive eseguite sugli immobili comuni; in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., negando la consistenza di diritto soggettivo all'interesse di alcuni comunisti di ottenere la sanatoria degli illeciti edilizi, ne ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Cass. civ. n. 2757/2012

Anche nel procedimento camerale previsto dall'art. 2192 c.c., nel quale il tribunale provvede su reclamo avverso il decreto emesso dal giudice del registro, è legittima - benché esso sia destinato a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali - la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate e tale condanna ben può fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive.

Cass. civ. n. 22153/2010

È reclamabile davanti alla corte d'appello il decreto emesso dal tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 13 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499, che abbia provveduto sul ricorso per il rilascio del certificato di eredità e legato nel sistema tavolare di pubblicità immobiliare sia perché, in base alle regole generali e dopo la novella di cui al d.l.vo 19 febbraio 1998, n. 51, sulle impugnazioni dei decreti camerali del tribunale in composizione monocratica deve pronunciarsi la Corte d'appello, sia in virtù dell'art. 739 c.p.c. richiamato dall'art. 23 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499; non potendo pervenirsi a diversa conclusione mediante il richiamo all'art. 126 del citato r.d. n. 499 del 1929, norma che riguarda il reclamo davanti al Tribunale collegiale avverso i decreti tavolari aventi ad oggetto il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, i quali sono atti aventi contenuto, natura, finalità e presupposti del tutto diversi dal certificato di eredità.

Cass. civ. n. 11503/2010

È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e s. c.p.c.; per la relativa liquidazione si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione.

Cass. civ. n. 22238/2009

Il decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d'appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull'istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto incidente su diritti soggettivi delle parti, nonché caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., e, dovendo essere motivato, sia pure sommariamente, può essere censurato anche per carenze motivazionali, le quali sono prospettabili in rapporto all'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c., nel testo novellato dal D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, che qualifica come violazione di legge il vizio di cui al n. 5 del primo comma, alla luce dei principi del giusto processo, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e concludersi con una pronuncia motivata.

Cass. civ. n. 14091/2009

I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno "rebus sic stantibus", in quanto sono modificabili e revocabili non solo "ex nunc", per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc", per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie la S.C. in applicazione di tale principio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra il minore e i nonni).

Cass. civ. n. 12983/2009

Nei procedimenti camerali indicati nell'art. 38 disp. att. c.c., tra i quali rientra quello disciplinato dall'art. 262 c.c., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell'atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'art. 162, primo comma, c.p.c., mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice.

Cass. civ. n. 284/2009

In tema di procedimento camerale di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. att. cod. civ., in materia di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, nell'ipotesi di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa.

Cass. civ. n. 2937/2008

Il reclamo contro i provvedimenti resi dal giudice tutelare (nella specie, rimozione dalla carica di tutore) va proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d'Appello, in conformità alla regola generale sul reclamo dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 669 terdecies c.p.c.

Cass. civ. n. 2756/2008

Il decreto emesso dalla Corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, bensì allo scopo esclusivo di tutelare l'interesse del minore, neppure col ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività; né assume alcun rilievo il fatto che col ricorso sia stata denunciata anche la violazione di una norma sulla competenza, poiché la pronuncia sull'osservanza delle norme processuali ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.

Cass. civ. n. 19094/2007

Il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i minorenni della Corte d'Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale non è stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processualistico dell'art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 15151/2005

Il reclamo alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il decreto emesso dal tribunale sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ex D.L.vo n. 286 del 1998, non postula la specifica articolazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., il quale contiene un espresso richiamo alla necessità della allegazione dei fatti e della specificazione delle censure, in coerenza con la natura del provvedimento impugnato, e con la ritualità del procedimento introdotto con l'atto di appello, laddove nel reclamo l'effetto devolutivo è assicurato attraverso la semplice deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato, in un quadro di informalità e speditezza del rito. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato il decreto della corte di appello che aveva accolto il reclamo del Ministero dell'interno avverso il provvedimento del tribunale di accoglimento del ricorso di una cittadina extracomunitaria contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dopo aver contratto matrimonio con un cittadino italiano, ritenendo legittimo, nell'ambito del rito ex art. 739 c.p.c., il mero richiamo, nel gravame, ad una relazione della Polizia di Stato, allegata al gravame stesso, e condivisa dall'amministrazione reclamante.)

Cass. civ. n. 2539/2005

Il decreto pronunciato dal tribunale sul ricorso dello straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari è impugnabile con il reclamo alla corte di appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. (richiamato, con l'intera disciplina del rito camerale, dall'art. 30, comma sesto, D.L.vo 25 luglio 19989, n. 286) e non con il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 209/2005

In tema di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero extracomunitario per i propri familiari, la circostanza che il visto di ingresso, che deve essere rilasciato dall'Autorità consolare una volta che la Questura, cui la domanda viene presentata, rilasci il nulla osta condizionato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, non si configuri come esercizio di poteste discrezionale, non essendo consentita una valutazione di opportunità del rilascio stesso, non incide sulla possibilità che, all'esito delle verifiche demandate a tale autorità, il visto venga negato, per difetto del requisito della «vivenza a carico» La natura non discrezionale del provvedimento di diniego può peraltro rilevare al fine di configurare la posizione soggettiva del richiedente in termini di diritto soggettivo, ma non anche ad escludere la legittimazione dell'Autorità consolare, e per essa del Ministero degli affari esteri, una volta che il diniego del visto venga impugnato dinnanzi al giudice ordinario, a resistere nel relativo procedimento camerale e a proporre eventualmente reclamo avverso il decreto che accolga il ricorso e imponga il rilascio del visto. (Nella specie, il decreto impugnato, cassato dalla Corte di cassazione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero degli affari esteri sulla base del rilievo che, essendo il rilascio del visto di ingresso un atto assolutamente vincolato e difettando quindi una potestà discrezionale dell'autorità consolare, non sussisteva neanche la legittimazione della medesima amministrazione a proporre reclamo avverso il provvedimento giurisdizionale che, riconosciuta la sussistenza dei requisiti già accertati dalla questura, aveva ordinato il rilascio del visto).

Cass. civ. n. 11308/2004

In tema di disciplina degli stranieri, la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 30, comma primo, D.L.vo n. 286 del 1998, la quale risulti fondata sul profilo della mancata convivenza, dopo il matrimonio, con il cittadino italiano, va impugnata davanti al tribunale del luogo di residenza dell'interessato, che provvede «nei modi di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.», con la conseguenza che il decreto poi emesso dal giudice di primo grado deve essere reclamato, ai sensi dell'art. 739 del codice di rito, davanti alla Corte d'appello, la cui decisione potrà poi impugnarsi in Cassazione, con preclusione per l'impugnativa diretta in sede di legittimità del provvedimento del tribunale.

Cass. civ. n. 122/2004

Il reclamo ai sensi dell'art. 739, primo comma, c.p.c. avverso il decreto del tribunale, in composizione monocratica, emesso su ricorso dello straniero extracomunitario avverso provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (nella fattispecie, diniego di visto d'ingresso in Italia) va proposto alla corte di appello, e non al tribunale in composizione collegiale, al quale compete esclusivamente il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare.

Cass. civ. n. 18514/2003

I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, con conseguente idoneità al passaggio in giudicato. Ne consegue che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare concernente, ex art. 371 c.c., il luogo dove i minori devono essere allevati (nonché, nella fattispecie, il regime degli incontri dei medesimi con i nonni materni, in una situazione di conflittualità tra nonni paterni e materni), non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che non possiede i suddetti caratteri, concernendo provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell'esclusivo interesse dei minori, revocabili e modificabili in ogni tempo e, quindi, non suscettibili di passare in giudicato.

Cass. civ. n. 12223/2003

È reclamabile davanti alla Corte d'appello il decreto emesso dal giudice monocratico di tribunale sul ricorso dell'interessato, proposto ex art. 30, comma sesto, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare).

Il giudizio conseguente al ricorso dell'interessato, ex art. 30, comma sesto, D.L.vo n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari (nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare), investendo la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi, ha natura contenziosa e si svolge, nelle forme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., nel contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, onde quest'ultima, nella persona del Ministro dell'interno, è legittimata a proporre reclamo avverso il decreto del tribunale.

Cass. civ. n. 8547/2003

Nel rito camerale in appello l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della decisione del giudice di appello sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di coniuge separato, fondata sull'allegazione di un fatto nuovo documentato mediante il deposito di documenti in cancelleria oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice e senza che, all'udienza, lo stesso giudice avesse in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio nell'unico modo che lo stato del procedimento consentiva, ossia mediante il rinvio dell'udienza camerale richiesto dalla parte interessata.).

Cass. civ. n. 7259/2003

È inammissibile il reclamo alla Corte di appello, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il decreto ex art. 745 c.p.c. con cui il presidente del tribunale ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione di un atto privato, essendo il reclamo in questione previsto con riferimento ai provvedimenti emessi in camera di consiglio, tra i quali non rientra quello contemplato dall'art. 745 cit., che è di competenza del presidente del tribunale.

Cass. civ. n. 4482/2003

Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti, la notificazione del decreto è idonea a far decorrere — tanto per il destinatario della notifica che del notificante — il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, c.p.c., solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei permini per le impugnazioni posta dall'art. 326, nel suo coordinamento con gli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto, la notifica del decreto (nella specie, a fini esecutivi) alla parte personalmente nel suo domicilio, essendo inidonea a far decorrere il termine breve per il reclamo, rende applicabile per entrambe le parti il termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento stabilito dall'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 13772/2002

In tema di decadenza dal diritto di impugnazione dei decreti del tribunale (impugnazione che, secondo il combinato disposto degli artt. 739, 285 c.p.c., va proposta, sotto forma di reclamo, nel termine di «dieci giorni dalla notifica qualora il decreto sia stato pronunciato nei confronti di più parti», notifica che, ai fini della decorrenza del termine predetto, va eseguita «su istanza di parte»), deve ritenersi inammissibile, perché tardivo, il reclamo, presentato oltre i dieci giorni dalla notifica richiesta ed eseguita a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato quale rappresentante ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso il decreto del tribunale di inammissibilità della domanda proposta ex lege n. 117/1988 (in tema di responsabilità dei magistrati), atteso che la notifica del decreto de quo deve ritenersi ritualmente richiesta da soggetto (l'Avvocatura distrettuale dello Stato) a ciò abilitato.

Cass. civ. n. 13052/2002

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, poiché i relativi provvedimenti, sono legittimamente assunti in sede camerale, agli stessi è applicabile la disciplina dell'art. 739, terzo comma, c.p.c., relativa alla non reclamabilità, salvo che la legge disponga altrimenti, dei decreti pronunciati in camera di consiglio dalla Corte d'appello.

Cass. civ. n. 14818/2000

Il provvedimento emesso dal tribunale adito in sede di impugnazione avverso la radiazione dal ruolo nazionale dei periti assicurativi, pronunciata nei confronti di un iscritto ai sensi degli artt. 7 e 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166 ha natura di decreto, perché il quinto comma di quest'ultimo articolo stabilisce che la decisione sia adottata in camera di consiglio, e l'art. 737 c.p.c. prevede che, salvo diverse disposizioni, tali pronunce assumano la forma del decreto motivato. Ne consegue che nel caso in cui erroneamente il tribunale definisca il giudizio impugnatorio con sentenza, resta fermo il regime giuridico del reclamo al giudice di appello avverso quest'ultima, ed in particolare il termine di dieci giorni per proporlo, ai sensi dell'art. 739, secondo comma, c.p.c., mentre invece il ricorso nel più lungo termine previsto dagli artt. 325 e ss. c.p.c. è ammissibile soltanto se la decisione che conclude il procedimento camerale è, per legge, adottare con sentenza.

Cass. civ. n. 3670/1997

A norma del secondo comma dell'art. 739 c.p.c., nei procedimenti in camera di consiglio svolgentisi nei confronti di più parti, la notificazione del provvedimento che abbia definito il relativo procedimento è idonea a far decorrere il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo solo quando sia stata effettuata ad istanza di una delle parti e non, quindi, quando sia stata eseguita a ministero del cancelliere del giudice a quo o su istanza di quell'ausiliare; tale disciplina vale anche con riferimento ai procedimenti contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso. Ne consegue che, stante l'assenza di una diversa espressa previsione legislativa, la notifica del decreto del tribunale in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di cui all'art. 274 c.c., eseguita dal cancelliere del giudice a quo, o su istanza di detto ausiliare, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per il reclamo avverso detto provvedimento.

Cass. civ. n. 6900/1996

Qualora il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c., sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di status — come avviene, ex art. 5, comma quarto, legge n. 117 del 1988 per il procedimento di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie —, esso deve essere completato con le forme adeguate all'oggetto, tra le quali rientra il patrocinio di un procuratore legalmente esercente; con la conseguenza che il reclamo avverso provvedimento in camera di consiglio sottoscritto da procuratore esercente extra districtum e da altro abilitato nel distretto ma indicato solo come domiciliatario, se non è seguito dalla costituzione in giudizio di procuratore esercente nel distretto e menzionato nella procura, è affetto da nullità insanabile.

Cass. civ. n. 5629/1996

Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità o maternità naturale di minori innanzi al tribunale per i minorenni oppure, in sede di gravame, innanzi alla Sezione per i minorenni della Corte d'appello, a norma dell'art. 38 disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 221 della legge 18 maggio 1975, n. 151 e dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184), è soggetto al rito camerale, anziché al rito contenzioso ordinario. Tuttavia, poiché la decisione di merito che pone termine al procedimento è una sentenza (art. 277 c.c.) che, dichiarando la filiazione naturale, incide su diritti soggettivi, creando un vero e proprio «status familiare», i termini per appellare non possono essere quelli di dieci giorni previsti dall'art. 739 secondo comma c.p.c. avverso i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, ma necessariamente quelli propri delle sentenze di rito ordinario, prescritti dagli artt. 325, 326, e 327 c.p.c.; e la forma dell'appello è quella del ricorso e non della citazione, stante la previsione generale di cui all'art. 737 c.p.c., sicché il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Peraltro, ove l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, l'atto introduttivo conserva valore, purché il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza vada computato con riferimento al deposito dell'atto notificato nella cancelleria dell'ufficio giudiziario di secondo grado, e non alla data di notifica.

Cass. civ. n. 5519/1996

In materia di procedimento di iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo, disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il provvedimento in camera di consiglio con il quale il tribunale, investito del ricorso contro le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato, abbia giudicato esclusivamente sulla competenza, senza decidere il merito della causa, avendo natura sostanziale di sentenza, poiché pronuncia in ordine a diritti soggettivi tra più soggetti portatori di interessi contrapposti, può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e non anche con reclamo ex art. 739 stesso codice.

Cass. civ. n. 1786/1996

Il procedimento per la modificazione dei provvedimenti della separazione riguardanti i coniugi e la prole, regolato dall'art. 710 c.p.c., nel testo introdotto con la legge n. 331 del 1988, costituisce un procedimento camerale che si conclude con un decreto motivato, soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., ancorché erroneamente emesso sotto forma di sentenza, dovendo applicarsi, anche nell'indicata ipotesi, la disciplina dei provvedimenti camerali da adottare con decreto, prevista in via generale dalla legge.

Cass. civ. n. 10833/1995

L'art. 739 c.p.c. — secondo cui, il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se è pronunziato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla sua notificazione — non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c. per le impugnazioni in genere; con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio (nella specie, decreto della Corte d'appello che conferma l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) decorre dalla notificazione del provvedimento.

Cass. civ. n. 869/1994

I provvedimenti del tribunale sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione di paternità o maternità naturale ex art. 274 c.c. sono reclamabili, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione o, in difetto di questa, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., ancorché trattisi di provvedimenti di natura decisoria che attengono a diritti soggettivi o a status.

Cass. civ. n. 74/1994

Il principio secondo cui, quando — come nel procedimento per l'accertamento della paternità naturale di minori (art. 38 att. c.c.) — la pronuncia conclusiva di un procedimento camerale consiste in una sentenza, l'impugnativa di questa non è soggetta al termine di dieci giorni previsto per i provvedimenti camerali assunti nella forma del decreto, ma soggiace al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di notificazione, di un anno dalla pubblicazione della medesima, riguarda soltanto l'entità del termine applicabile ed il relativo dies a quo, non anche la forma dell'atto con cui l'impugnazione deve essere proposta, che è il ricorso. Tuttavia l'uso della citazione in luogo del ricorso non esclude che all'una possano attribuirsi gli effetti propri dell'altro (in base al principio della conversione dell'atto nullo), a condizione che l'atto introduttivo errato possa considerarsi tempestivo alla stregua delle norme che regolano la tempestività dell'atto corretto, vale a dire a condizione che la citazione risulti depositata in cancelleria entro il termine per impugnare, a nulla rilevando che essa sia stata notificata in tale termine.

Cass. civ. n. 10778/1993

Anche se assoggettati alla disciplina dell'art. 534 e ss. c.p.c., espressamente richiamata dall'art. 733, al quale rinvia l'art. 748 c.p.c., gli atti relativi alla vendita dei beni ereditari, avendo solo funzione attuativa del provvedimento di autorizzazione del giudice e di liquidazione, quindi, del patrimonio ereditario, non possono essere considerati (atti) esecutivi, perché in alcun modo possono ricondursi ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore precedente, e possono essere, pertanto, oggetto non della opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. ma, se si tratta di provvedimenti pronunciati dal giudice che ha autorizzato la vendita per la soluzione delle questioni sorte nel corso di questa, del reclamo previsto dall'art. 739 dello stesso codice (nella specie, si trattava del decreto con il quale il tribunale, provvedendo su una richiesta di istruzioni del notaio incaricato della vendita, aveva dichiarato inammissibile l'offerta di aumento di sesto presentata, dopo l'aggiudicazione, da una delle parti che avevano partecipato all'asta).

Cass. civ. n. 10737/1993

Non è impugnabile con reclamo al presidente della corte di appello il provvedimento con il quale il presidente del tribunale rigetti la istanza di cancellazione del debitore cambiario protestato dallo elenco dei protesti, ai sensi dell'art. 3 L. n. 77 del 1955 (come modificato dall'art. 12 della L. n. 349 del 1973), perché il legislatore non ne ha previsti esplicitamente l'impugnabilità e non essendo esperibile, rispetto a detto provvedimento adottato da un organo giudiziario monocratico, il rimedio previsto dagli artt. 739 e 742 bis c.p.c. per i provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati in camera di consiglio.

Cass. civ. n. 3127/1993

Il decreto, con cui il tribunale dispone l'ispezione dell'amministrazione di una società, è suscettibile di reclamo alla corte di appello a norma degli artt. 739 e 742 bis c.p.c., sia perché l'art. 2409 c.c. non pone alcuna distinzione tra i provvedimenti istruttori e quelli conclusivi della procedura - da adottarsi tutti in forma di decreto a norma dell'art. 103 disp. att. c.c. -, sia perché l'ordine d'ispezione ha un carattere cautelare particolarmente incisivo sulla vita della società, non riducibile ai poteri esercitabili nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio e tale da giustificarne l'immediata impugnabilità.

Cass. civ. n. 1370/1992

Nel procedimento camerale, promosso con reclamo avverso il decreto reso dal tribunale in tema d'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale (art. 274 secondo comma c.c.), l'audizione delle parti, in difetto di espressa previsione, non è necessaria, e quindi, può essere omessa dalla Corte d'appello, ove non ne ravvisi l'opportunità.

Cass. civ. n. 6136/1991

Il decreto - reso nel vigore dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 - con il quale si sia disposta l'attribuzione della pensione al coniuge divorziato, al pari di tutti i decreti camerali, non è appellabile, ma reclamabile ai sensi e nel termine di cui all'art. 739, secondo comma, c.p.c., senza che la durata di tale termine possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale, perché, sebbene inferiore a quella propria del termine per impugnare le decisioni emesse in esito all'ordinario processo di cognizione, è certamente idonea a consentire - stante la natura del provvedimento camerale, la limitatezza del suo contenuto e l'essenzialità della motivazione che esso richiede - l'apprestamento di adeguato gravame.

Cass. civ. n. 5877/1991

Anche nel procedimento camerale (nella specie, per l'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione spettante al coniuge superstite, ex art. 9 L. 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 2 della L. 1 agosto 1978, n. 436), così come nel giudizio contenzioso ordinario, la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente per relationem, rispetto alla qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono denunciare, in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios.

Cass. civ. n. 4839/1991

Il provvedimento, con il quale la Corte d'appello dichiara inammissibile il reclamo proposto a norma dell'art. 739 c.p.c., negando che il decreto denunciato sia assoggettabile al reclamo medesimo, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, (a prescindere dalla natura delle posizioni sostanziali coinvolte da detto decreto), atteso che con effetto decisorio statuisce sul diritto processuale di azione.

Cass. civ. n. 9695/1990

Con riguardo al decreto reso al tribunale in esito al procedimento camerale per la concessione al coniuge divorziato della quota di pensione che sarebbe spettata al coniuge superstite (ex art. 9 L. n. 898 del 1970), il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739 comma secondo c.p.c., decorre dalla data della notificazione del decreto stesso al procuratore costituito (art. 285 c.p.c.); non da quello della comunicazione, trattandosi di un provvedimento di contenuto decisorio reso nei confronti di più parti.

Cass. civ. n. 4267/1990

Ai fini della proposizione del reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto reso dal tribunale sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, il termine di dieci giorni decorre, in applicazione dell'art. 739, comma secondo, seconda ipotesi, c.p.c., dalla notificazione di esso, e non dalla sua comunicazione, trattandosi di provvedimento reso nei confronti di più parti contrapposte e non essendo equiparabile alla comunicazione, che, ancorché eseguita tramite la notifica del relativo atto, è volta ad informare la parte dell'esistenza e del contenuto di uno specifico provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, dando certezza sulla data dell'avvenuta conoscenza, alla notificazione, che assolve alla funzione tipica ed essenziale di portare, su istanza della parte interessata, l'atto nella sua interezza a conoscenza di destinatari predeterminati.

Cass. civ. n. 4705/1989

L'appello avverso la pronuncia di divorzio, ancorché soggetto al rito camerale (art. 4, dodicesimo comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74), deve ritenersi proponibile negli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., in difetto di previsione contraria, considerando il carattere contenzioso del relativo giudizio. Va pertanto esclusa l'applicabilità a detto appello del termine di dieci giorni, contemplato dall'art. 739 c.p.c. per il reclamo avverso i decreti resi in Camera di consiglio dal tribunale, e va conseguenzialmente negata l'invocabilità di una corrispondente riduzione del termine per la proposizione del regolamento (facoltativo) di competenza, il quale resta quello fissato dall'art. 47 c.p.c.

Cass. civ. n. 2050/1988

Il decreto emesso in camera di consiglio, nella procedura di cui all'art. 9 L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13, L. n. 74 del 1987, di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, può formare oggetto di notificazione (arg. ex art. 739 c.p.c.), per cui in caso di difetto di notificazione la relativa impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 5814/1987

Poiché nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è necessario il patrocinio di un procuratore legalmente esercente, prescritto dall'art. 82 c.p.c. per il caso di partecipazione al giudizio, nella controversia per la designazione dell'erede più idoneo a subentrare nella posizione di assegnatario di terreno di riforma fondiaria, di cui all'art. 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 — che è soggetta al rito camerale — la parte può proporre personalmente il reclamo avverso il provvedimento del tribunale.

Cass. civ. n. 4198/1978

Ai sensi degli artt. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, 737, 738 e 739 c.p.c., la revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati deve essere pronunciata dal tribunale in esito a procedimento camerale e con decreto motivato. Il relativo provvedimento, ancorché erroneamente adottato con la forma della sentenza, è soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni, la quale pronuncia a sua volta con decreto motivato, impugnabile, stante la sua natura decisoria e definitiva, con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 3778/1978

Poiché nei procedimenti in camera di consiglio il reclamo al giudice gerarchicamente superiore non apre un giudizio di impugnazione in senso tecnico, essendo rivolto solamente a provocare la prosecuzione dello stesso procedimento, non si applica a questi ultimi la disposizione limitativa della rappresentanza procuratoria di cui all'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., per il quale la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. È, pertanto, ammissibile il ricorso per regolamento di competenza, proposto contro un decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo, notificato al procuratore della controparte costituito nel procedimento camerale sulla base di una procura rilasciata per il giudizio svoltosi in camera di consiglio innanzi al tribunale per i minorenni.

Cass. civ. n. 4441/1976

Il termine di dieci giorni per impugnare il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio, a norma dell'art. 9 della L. n. 898 del 1970, ha deciso sull'istanza di revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità dell'assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia la forma in concreto rivestita da tale provvedimento, decorre dalla data della sua notificazione, trattandosi di provvedimento dato nei confronti di più parti. Pertanto non può ritenersi tardivo il ricorso proposto dalla parte che non aveva ricevuto notificazione alcuna e presentato in forma di memoria nel procedimento di impugnazione promosso tempestivamente dall'altra parte. (Nella specie il tribunale aveva deciso in camera di consiglio con sentenza e non con decreto motivato. Il reclamo era stato presentato da un sola parte, mentre l'altra aveva depositato tardivamente una memoria, sostenendo trattarsi di appello incidentale tardivo. La S.C., affermando che la tempestività del reclamo deve essere stabilita con riferimento alla data di notificazione del provvedimento impugnato, che nella specie era mancata, ha formulato il principio enunciato dalla massima che precede).

Cass. civ. n. 3563/1971

In ordine alla legittimazione ed all'interesse dei terzi interessati ad agire in via contenziosa contro un provvedimento di volontaria giurisdizione autorizzativo di un atto lesivo di un loro diritto, occorre distinguere a seconda che i vizi del provvedimento comportino, o non, la nullità dell'atto autorizzato. Ove tale nullità sussista, l'azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. Se, invece, i vizi o, addirittura, la mancanza dell'autorizzazione non sono causa di nullità dell'atto autorizzato, in quanto l'autorizzazione non attiene ad un requisito essenziale di questo, bensì alla considerazione di particolari interessi che possono essere soddisfatti anche in assenza di essa o che comunque, non sono tutelabili senza un apposita domanda dei portatori degli interessi medesimi, i soggetti diversi da tali interessati non sono legittimati all'azione dichiarativa dei vizi dell'autorizzazione o non hanno interesse a proporla. In particolare, essi non vi hanno interesse anche se la stessa autorizzazione sia nulla, in quanto tale nullità comporta la semplice annullabilità dell'atto, che non potrebbe essere da essi opposta; non sono legittimati, ove il provvedimento autorizzatorio sia annullabile, poiché allora questo atto disposto a tutela di un particolare interesse, potrà essere annullato solo su istanza del portatore di tale interesse (salvo i casi di annullabilità assoluta).

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Consulenze legali
relative all'articolo 739 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Quinto P. chiede
domenica 18/04/2021 - Campania
“Condominio Alfa.
Spett.le Studio, invio copia del Ricorso presentato al Tribunale di XXX con stralcio riportato in 2° pagina, ultimo trafiletto che si riporta fedelmente: In subordine, qualora il Presidente dovesse ritenere necessari la suddetta notifica, di essere autorizzati a procedere ex art. 150 cpc per pubblici reclami con indicazione dei modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza di tutti gli interessati anche mediante affissione in bacheca del provvedimento nell'area comune del Palazzo Alfa, stante le difficoltà di individuare tutti i destinatari essendo numerosi i condomini. Con addebito delle spese necessari per il presente Ricorso a carico du tutti i condomini.
In sintesi, il Giudice, fissa la data della comparizione delle parti, ma nulla dice a riguardo della notifica; così che, oltre agli attori e l'Amministratore, la causa si è svolta all'insaputa di tutti gli altri condomini; per giunta il Tribunale rigetta il ricorso (che si allega); nulla per le spese di lite e nulla dice a riguardo delle spese dell'Avvocato?
DOMANDA: con il ricorso non pubblicizzato, ne va da sè che i restanti condomini non hanno avuto la possibilià di dissentire. Con tale stato di fatto chi paga le spese dell'avvocato difensore, soltanto gli attori o tutti i restanti condomini?
Grazie per i Vostri buoni Uffici”
Consulenza legale i 26/04/2021
Stante il fatto che il decreto del Tribunale è stato pubblicato nel luglio del 2020 il provvedimento è divenuto inoppugnabile e non più contestabile. Secondo l’art. 739 del c.p.c., infatti, il decreto reso dal Tribunale in Camera di Consiglio è reclamabile nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla sua notificazione alle parti.
La inoppugnabilità comporta che ciò che è stato deciso nel provvedimento in merito alla revoca dell’amministratore e in merito alle spese di lite non può più essere messo in discussione, come parimenti non è più possibile spendere alcuna contestazione sul fatto che nulla è stato disposto dal giudice in merito alle modalità di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

Posto questo, visto che il ricorso è stato respinto nella sua interezza, le spese di lite dovranno essere sostenute interamente dai condomini ricorrenti, con esclusione degli altri proprietari.
Infatti, nel caso in cui si adisca il Tribunale per richiedere la revoca dell’amministratore per via giudiziaria, il co.11° dell’art.1129 del c.c. prevede che il ricorrente abbia diritto di rivalsa nei confronti del condominio e quindi nei confronti degli altri proprietari rimasti inerti (i quali, a loro volta, avranno diritto di rivalsa nei confronti dell’amministratore revocato), ma questo solo se il ricorso viene accolto, cosa che purtroppo non è avvenuta nel caso di specie.




VINCENZO M. chiede
mercoledì 29/04/2020 - Campania
“Come impugnare un decreto di rigetto d'appello?
Trattasi di un procedimento civile che riguarda la revoca di un amministratore di condominio.
Grazie”
Consulenza legale i 06/05/2020
I procedimenti in camera di consiglio, anche detti di volontaria giurisdizione, vengono previsti nel momento in cui, per i motivi più vari, il legislatore subordina la stipula di determinati negozi giuridici ad una autorizzazione da parte del giudice, oppure quando è necessario nominare un determinato soggetto per ricoprire un ufficio di diritto privato.

In ambito condominiale i casi più frequenti in cui ricorre l’utilizzo del procedimento camerale attengono alla nomina e alla revoca dell’amministratore di condominio. L’art. 1129 co.1 del c.c. ci dice che quando il condominio è composto da più di otto proprietari, sussiste l’obbligo di nominare un amministratore: se l’assemblea non vi provvede ciascun condominio può ricorrere davanti al giudice, il quale provvede a nominare un professionista sostituendosi di fatto alla assise.
Il successivo comma 11 dell’art. 1129 del c.c. ci dice che nel caso in cui l’amministratore, nel corso della sua gestione, abbia commesso gravi irregolarità e l’assemblea non provvede alla sua rimozione, ciascun condomino può ricorrere alla autorità giudiziaria per chiederne la revoca: è questo il caso in cui è incorso l’autore del quesito.

Proprio perché la volontaria giurisdizione non è tesa a risolvere un contenzioso sorto tra più parti in conflitto, ma è utilizzata per autorizzare una determinata operazione giuridica, oppure a nominare un soggetto a ricoprire un certo ruolo, tali procedimenti sono caratterizzati da una istruttoria totalmente assente o molto scarna e da una possibilità ridotta di impugnare i provvedimenti emessi dal giudice. Si tenga conto, tra l’altro, che i decreti emessi in sede di procedimenti camerali possono essere rimessi in discussione ex art. 742 c.p.c. se mutano le circostanze di fatto sulla base del quale è stata preso una certa decisione, cosa che non si può di certo fare nel caso di una sentenza passata in giudicato.

L’art. 739 del c.p.c. ci dice che contro i provvedimenti emessi dal Tribunale in Camera di Consiglio è ammesso reclamo alla Corte di Appello entro il termine strettissimo di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto alla parte istante o, se vi sono più parti, dalla notifica del provvedimento alle parti coinvolte. La Corte di Appello si pronuncia sempre il Camera di Consiglio. L’ultimo comma dell’art. 739 del c.p.c. ci dice che, salvo le eccezioni previste dalla legge, il provvedimento emesso dalla Corte di Appello non è ulteriormente impugnabile in Cassazione. In forza di tale norma, quindi, il decreto della Corte di Appello che ha respinto la richiesta dell’autore del quesito di revocare il proprio amministratore non può essere ulteriormente rimesso in discussione.

Nel caso dei procedimenti di revoca dell’amministratore ai sensi del co. 11 dell’art. 1129 del c.c., molti avvocati hanno tentato di impugnare i decreti emessi dalle corti di appello utilizzando il co. 7 dell’’art. 111 della Costituzione. Tale norma dice che ogni provvedimento avente i requisiti di decisorietà e definitività, comunque sia qualificato dalla legge, reso dalla autorità giudiziaria, che va ad incidere in maniera definitiva su situazione giuridiche soggettive può essere impugnato in Cassazione per motivi di diritto. Per giustificare l’utilizzo della norma Costituzionale, si sostiene che la circostanza che il provvedimento reso in Camera di Consiglio dalle Corti di Appello ai sensi de co. 11° dell’art. 1129 del c.c., andando a mettere in discussione e, potenzialmente, a risolvere in maniera definitiva il rapporto tra amministratore e condominio, giustifica una impugnativa ai sensi del co. 7° dell’art. 111 Cost., derogando, quindi, a quanto dispone l’art. 739 del c.p.c.

Tale argomentazione, tuttavia, non è stata accolta dalla Corte di Cassazione, che a più riprese ha ritenuto inammissibili ai sensi del n.1) dell’art.375 del c.p.c. i ricorsi ad essa presentati avverso provvedimenti emessi dalle Corti di Appello in Camera di Consiglio ai sensi del co.11 dell’art. 1129 del c.c (si veda, ad esempio, l’ ordinanza n. 7623,Sez.VI, del 18.03.2019). L’unico spiraglio che il giudice di legittimità concede è la possibilità di impugnare tali provvedimenti nel punto in cui dispongono la condanna alle spese del soggetto ricorrente.
L’autore del quesito, in effetti, è stato condannato dalla Corte di Appello a rifondere le spese di giudizio alla controparte: forse si potrebbe in astratto ipotizzare un tentativo di ricorso in Cassazione, ma ad ogni modo ci si sente di sconsigliarlo. Un ricorso di questo tipo, anche se fosse ritenuto ammissibile e quindi discusso dalla Corte (e ciò non vuol dire accolto), potrebbe avere ad oggetto solo motivi di diritto. Ciò comporta che tutte le circostanze di fatto che sono state poste come presupposto argomentativo dalla Corte di Appello per respingere il ricorso e condannare alle spese non potrebbero essere messe in discussione davanti alla Corte di Cassazione, rendendo, nei fatti, estremamente arduo ipotizzare un esito vittorioso della impugnazione del provvedimento (a fronte, invece, di spese certe).

Sergio C. chiede
mercoledì 11/07/2018 - Emilia-Romagna
“Gentili Consulenti,

Il padre di mio nipote ha avuto affidato il figlio di 11 anni dopo la morte della mamma in seguito alla quale ha avuto un risarcimento di circa 350.000 euro. Il bimbo viveva accudito e mantenuto dai nonni,ma il padre,che mai se ne era occupato,in previsione del risarcimento,ha preteso ed ottenuto di avere il figlio con lui.
Sono basito circa i provvedimenti adottati dal giudice tutelare che ha accordato al padre di usare i soldi del minore per acquistare un appartamento di cui ne beneficia principalmente lo stesso,visto che il bimbo,prima che venisse inopinatamente sradicato dalla famiglia d’origine e privato della casa dove viveva,ne aveva già una.
Inoltre, il giudice tutelare ha previsto che il padre possa prelevare 500 euro al mese dal patrimonio del figlio per il suo mantenimento dimostrando il contrario delle ragioni che hanno portato il Tribunale Minorile ad emettere il decreto di affidamento al padre,cioè la sua capacità a mantenerlo.
Mi chiedo che razza di guazzabuglio sia questo. Si è mai visto un padre che si fa pagare una retta dal figlio di 11 anni,peraltro a sua insaputa, per essere mantenuto? A conti fatti,quando mio nipote avrà compiuto i 18 anni,si vedrà sottratti 42.000 euro dal suo conto per il suo mantenimento,oltre alla casa da cui sarà estremamente difficile,anche volendolo, cacciare il padre.
Premesso che ho impugnato il decreto presso la Corte d’Appello sezione minorile,la questione appena citata non fa parte del decreto,mi potete indicare in quale modo possa oppormi e comunque se vi sembra giusta e normale una situazione del genere?”
Consulenza legale i 23/07/2018
Va premesso che, per esprimere una valutazione più completa riguardo al provvedimento emesso dal giudice tutelare, sarebbe necessario esaminarne contenuto e motivazioni. Pertanto il parere formulato in questa sede non potrà che essere reso sulla sola base di quanto riferito nel quesito.
Secondo quanto disposto dall’art. 320 del c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 154/2013 ed in vigore dal 07.02.2014, i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano in tutti gli atti civili i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o all'emancipazione, e ne amministrano i beni.
Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Invece gli atti che rientrano nella c.d. straordinaria amministrazione richiedono, a seconda dei casi, un provvedimento autorizzativo del giudice tutelare o del tribunale in composizione collegiale.
In particolare, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte; per accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione; per promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti. Il giudice tutelare deve verificare che l’atto da compiere rivesta una “necessità o utilità evidente” per il figlio.
L’autorizzazione del giudice tutelare è richiesta anche per riscuotere capitali, ed è sempre il giudice tutelare che ne determina l'impiego.
Invece è necessaria l'autorizzazione del tribunale, previo parere del giudice tutelare, per la prosecuzione dell'esercizio di un’impresa commerciale.
Nel caso in esame, risulta che il giudice tutelare abbia autorizzato sia l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione del minore, sia il prelievo mensile di una somma da utilizzarsi per il mantenimento del ragazzo.
Non è dato conoscere le motivazioni fornite dal giudice tutelare a sostegno della propria decisione; risulta tuttavia poco chiara l’affermazione secondo cui il bambino “aveva già” una casa, così come quella secondo cui quest’ultimo sarebbe stato “sradicato” dalla propria famiglia di origine: dal decreto del tribunale per i minorenni emerge infatti che, dopo la tragica morte della madre, avrebbe avuto inizio un percorso di riavvicinamento del minore al genitore superstite, percorso sfociato nel collocamento del bambino presso il padre (dopo la precedente permanenza presso i nonni materni). Tale percorso avrebbe avuto, secondo il tribunale, esiti del tutto soddisfacenti per quanto riguardo l’impegno profuso dal padre nella cura del minore.
Quanto al prelievo mensile, e all’affermazione secondo cui la sua previsione smentirebbe la motivazione posta alla base dell’affidamento al padre, va precisato che nel provvedimento del tribunale per i minorenni non si fa menzione alcuna delle capacità economiche del padre, ma la scelta risulta dettata da considerazioni di ordine esclusivamente affettivo e di benessere psicologico del minore.
Il prelievo mensile della somma in questione è stato evidentemente autorizzato, come avviene nei casi di amministrazione del patrimonio di un soggetto non in grado di provvedere ai propri interessi (per minore età o altro), per il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del minore.
Chiaramente, non essendo in possesso di tutte le informazioni necessarie, in questo caso non è possibile esprimere una valutazione circa la decisione del giudice tutelare e la sua rispondenza agli interessi del bambino.
Quanto ai rimedi esperibili contro il provvedimento in esame, ai sensi dell’art. 739 del c.p.c., comma 1, i decreti del giudice tutelare possono essere impugnati con reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Il procedimento è quello previsto e disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è emesso in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è pronunciato nei confronti di più parti.
Legittimati a proporre il reclamo sono le parti in senso formale, ossia il ricorrente del giudizio di primo grado e tutti coloro che si sono costituiti o sono comunque intervenuti in tale giudizio. Inoltre la legittimazione può essere riconosciuta anche a coloro che subiscono direttamente o indirettamente gli effetti del provvedimento e ne risultano pregiudicati.
In questo caso, tuttavia, appare difficile sostenere che i nonni possano proporre reclamo (sempre che vi siano ancora i termini per farlo), non avendo gli stessi preso parte al giudizio di primo grado; né si può sostenere che i nonni in questo caso subiscano un pregiudizio o, comunque, gli effetti del decreto del giudice tutelare, trattandosi di decisione riguardante non l’affidamento e la frequentazione del minore, ma gli aspetti puramente economici della cura di quest’ultimo.
In ogni caso, per completezza, va segnalato che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 320 c.c., se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra il figlio e il genitore esercente la responsabilità genitoriale (che qui è unico), il giudice tutelare nomina al figlio un curatore speciale.

Teclo chiede
sabato 23/10/2010

“Buongiorno, ho presentato reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. nei termini stabiliti dalla legge, ma l'altra parte mi ha notificato tramite Ufficiale Giudiziare la sentenza del Giudice di prime cure e insiste per farla applicare. Io non voglio eseguire finché non si pronunci il Giudice dell'appello.
Grazie dell'aiuto.”

Consulenza legale i 26/10/2010

Indipendentemente dal fatto che il reclamo alla Corte d'Appello sia stato proposto nei termini previsti dalla legge, se alla sentenza del Giudice di prime cure è stata apposta la formula esecutiva e nel reclamo non è stata inserita la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, non ci si potrà sottrarre all'applicazione della stessa. Solo qualora la decisione della Corte d'Appello sia favorevole all'appellante, si potranno eliminare gli effetti negativi dell'esecuzione della sentenza di primo grado.


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