(massima n. 1)
Il decreto emesso in camera di consiglio, nella procedura di cui all'art. 9 L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13, L. n. 74 del 1987, di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, può formare oggetto di notificazione (arg. ex art. 739 c.p.c.), per cui in caso di difetto di notificazione la relativa impugnazione è soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.