Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2050 del 26 febbraio 1988

(4 massime)

(massima n. 1)

Il decreto emesso in camera di consiglio, nella procedura di cui all'art. 9 L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13, L. n. 74 del 1987, di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, puō formare oggetto di notificazione (arg. ex art. 739 c.p.c.), per cui in caso di difetto di notificazione la relativa impugnazione č soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

(massima n. 2)

Nei procedimenti in camera di consiglio e con riguardo alla procedura per la revisione delle disposizioni riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, prevista dall'art. 9 della L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987, il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo č immediatamente esecutivo, riferendosi l'art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti. Ne consegue che l'esecuzione di tale decreto da parte dell'obbligato non ne comporta acquiescenza e quindi preclusione alla sua impugnazione in sede di legittimitā.

(massima n. 3)

Nei procedimenti in camera di consiglio e con riguardo alla procedura per la revisione delle disposizioni riguardanti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali, prevista dall'art. 9 della L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987, il decreto emesso dalla corte di appello a seguito di reclamo č immediatamente esecutivo, riferendosi l'art. 741 c.p.c. ai decreti emessi in primo grado, atteso che ha riguardo ai termini e reclami previsti dagli articoli precedenti. Ne consegue che l'esecuzione di tale decreto da parte dell'obbligato non ne comporta acquiescenza e quindi preclusione alla sua impugnazione in sede di legittimitā.

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(massima n. 4)

Il procedimento camerale di revisione delle disposizioni della sentenza di divorzio concernenti le modalitā di mantenimento dei figli, di cui all'art. 9, L. n. 898 del 1970, sostituito dall'art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74, č soggetto alla sospensione feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, non potendo confondersi con le cause di alimenti, le quali rientrano, invece, nella previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e come tali sono escluse dalla detta sospensione a norma dell'art. 3 della cit. L. del 1969.

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