Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 22314 del 25 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di pił parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, č la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. .

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