Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4267 del 16 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della proposizione del reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto reso dal tribunale sull'ammissibilitą dell'azione per la dichiarazione di paternitą o maternitą naturale, il termine di dieci giorni decorre, in applicazione dell'art. 739, comma secondo, seconda ipotesi, c.p.c., dalla notificazione di esso, e non dalla sua comunicazione, trattandosi di provvedimento reso nei confronti di pił parti contrapposte e non essendo equiparabile alla comunicazione, che, ancorché eseguita tramite la notifica del relativo atto, č volta ad informare la parte dell'esistenza e del contenuto di uno specifico provvedimento emesso dall'autoritą giudiziaria, dando certezza sulla data dell'avvenuta conoscenza, alla notificazione, che assolve alla funzione tipica ed essenziale di portare, su istanza della parte interessata, l'atto nella sua interezza a conoscenza di destinatari predeterminati.

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