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Articolo 325 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi inerenti all'usufrutto legale

Dispositivo dell'art. 325 Codice Civile

(1)Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario [1001](2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 148 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Diversamente ed ulteriormente specificando rispetto all'usufrutto come generalmente previsto, con tale disposizione si rimanda a particolari aspetti della disciplina: ne risulta che, sulla scorta dell'art. 1004 del c.c., i genitori potranno destinare le utilità tratte dai beni in usufrutto appartenenti ai figli solamente dopo aver provveduto all'amministrazione, custodia e manutenzione dei beni stessi (co. I dell'articolo del Libro 3 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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