Cassazione civile Sez. I sentenza n. 209 del 5 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero extracomunitario per i propri familiari, la circostanza che il visto di ingresso, che deve essere rilasciato dall'Autoritą consolare una volta che la Questura, cui la domanda viene presentata, rilasci il nulla osta condizionato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, non si configuri come esercizio di poteste discrezionale, non essendo consentita una valutazione di opportunitą del rilascio stesso, non incide sulla possibilitą che, all'esito delle verifiche demandate a tale autoritą, il visto venga negato, per difetto del requisito della «vivenza a carico» La natura non discrezionale del provvedimento di diniego puņ peraltro rilevare al fine di configurare la posizione soggettiva del richiedente in termini di diritto soggettivo, ma non anche ad escludere la legittimazione dell'Autoritą consolare, e per essa del Ministero degli affari esteri, una volta che il diniego del visto venga impugnato dinnanzi al giudice ordinario, a resistere nel relativo procedimento camerale e a proporre eventualmente reclamo avverso il decreto che accolga il ricorso e imponga il rilascio del visto. (Nella specie, il decreto impugnato, cassato dalla Corte di cassazione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero degli affari esteri sulla base del rilievo che, essendo il rilascio del visto di ingresso un atto assolutamente vincolato e difettando quindi una potestą discrezionale dell'autoritą consolare, non sussisteva neanche la legittimazione della medesima amministrazione a proporre reclamo avverso il provvedimento giurisdizionale che, riconosciuta la sussistenza dei requisiti gią accertati dalla questura, aveva ordinato il rilascio del visto).

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