Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25211 del 8 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, poiché il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio, la sua inosservanza, senza preventiva presentazione dell'istanza di proroga, non ha alcun effetto preclusivo, implicando soltanto la necessità di fissarne uno nuovo ove la controparte non si sia costituita, mentre l'avvenuta costituzione di quest'ultima ha efficacia sanante "ex tunc" di tale vizio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato l'impugnato decreto che aveva ritenuto improcedibile il reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni previste in una sentenza di divorzio per carenza di notificazione del relativo ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non essendosi attivato il difensore del reclamante per venire a conoscenza di quest'ultimo e notificarlo benché emesso diversi mesi prima dell'udienza ivi fissata).

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