L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125] (1).
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizionedell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.
[Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739] (2). Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [177 3, 738 ss.], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (3).
L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erededal beneficio d'inventario [c.c. 505].
Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile (4) il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore (5).
Note
(1)
I creditori ed i legatari possono proporre innanzi al tribunale del luogo di apertura della successione un'istanza per la nomina del curatore liquidatore, la quale dovrà essere proposta con ricorso.
(2)
Le parole inserite tra le parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 115, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(3)
Il provvedimento di nomina del curatore assume la forma dell'ordinanza nonostante sia un provvedimento assunto in camera di consiglio. Inoltre, si precisa che il procedimento descritto dalla norma in analisi si differenzia dallo schema generale della volontaria giurisdizione in ragione del fatto che viene richiesta l'audizione degli interessati. Ancora, tale provvedimento di nomina deve essere iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione della dichiarazione di accettazione beneficiata ed infine trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (si cfr.
art. 509 del c.c.).
(4)
Nell'ipotesi in cui l'erede contesti di essere incorso nella decadenza dal beneficio d'inventario, il giudizio da camerale si trasforma in contenzioso, dovendo essere rimesso davanti al giudice competente, affinché decida sulla persistenza o meno del beneficio della responsabilità limitata.
(5)
Tale comma è stato così sostituito ex art. 115, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo previgente, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore».