Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3690 del 18 novembre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile la domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata. La inammissibilità della domanda comporta la irrituale instaurazione e l'irrituale svolgimento del processo; la quale irritualità, oltre a colpire la fase sommaria del processo, travolge anche la successiva fase procedurale di cognizione ordinaria instaurata con la notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, il giudice dell'opposizione, rilevata (anche d'ufficio) la inammissibilità della domanda (in quanto non poteva essere proposta nella forma del ricorso per ingiunzione), deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza procedere ulteriormente all'esame della domanda nel merito.

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