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Articolo 636 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Parcella delle spese e prestazioni

Dispositivo dell'art. 636 Codice di procedura civile

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni (1), munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (2). Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Note

(1) La norma è stato oggetto di un acceso dibattito in seguito all'abolizione del tariffario forense ad opera del D.M. n.140/2012. Si discute sul potere di opinamento del consiglio dell'ordine (per attivare il procedimento di ingiunzione ai sensi del numero 3 del 633 cpc, ad esempio). Secondo il consiglio nazionale forense deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella (cd potere di opinamento delle parcelle). L’art. 9 del D.L. n. 1/12, come convertito dalla legge n.27/12 dispone, ai commi 1 e 5, unicamente l’abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso. Ora, in alcuna delle disposizioni che istituiscono o presuppongono il potere di opinamento parcelle da parte dei COA si fa riferimento alle tariffe come parametro di valutazione: di conseguenza, né l’art. 2233 c.c., né l’art. 636 c.p.c., né soprattutto l’art. 14, lett. d) del R.D.L. n. 1578/33 – che tale potere istituisce - devono ritenersi abrogati. La funzione di
opinamento è mantenuta, così come restano ferme le previsioni che a tale funzione fanno
riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso.
(2) Nonostante la norma in analisi faccia riferimento alle "associazioni professionali" è bene precisare che queste sono state soppresse con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e che le loro funzioni sono esercitate dai Consigli degli ordini ai sensi del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Pertanto, il professionista deve richiedere il parere al Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta iscritto.

Ratio Legis

La norma è stata dettata al fine di realizzare una funzione di garanzia del credito dei professionisti come notai, avvocati, ingegneri, architetti, il cui ammontare viene liquidato in decreto, se accolto il ricorso, munito di forza esecutiva.

Spiegazione dell'art. 636 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina i documenti che i soggetti di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 633 del c.p.c. devono produrre per richiedere la pronuncia dell'ingiunzione.
La parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente, deve essere accompagnata dal parere della competente associazione professionale
nella sola ipotesi in cui l'ammontare delle spese e delle prestazioni non sia determinato in base a tariffe obbligatorie.

La parcella non è altro che un documento, privo di alcun valore fiscale, per mezzo del quale il prestatore d’opera elenca in modo più o meno analitico le attività svolte, indicando per ciascuna l'ammontare del rimborso e/o del compenso, eventualmente con riferimento alla corrispondente voce prevista dalla tariffa.

Il parere dell'associazione professionale non è necessario allorchè la tariffa legalmente approvata per una determinata categoria di professionisti o artigiani non preveda margini di discrezionalità nella determinazione del compenso ovvero qualora il professionista abbia limitato la sua richiesta ai minimi tariffari.
Finalità di tale parere è quello di certificare la congruità della richiesta concretamente formulata dal ricorrente, assumendo valore vincolante per il giudice solo in ordine al solo quantum debeatur, restando libero di rigettare l'istanza nell'an debeatur.

Occorre, tuttavia, osservare che, secondo alcune pronunce dei giudici di merito, l'abolizione del sistema tariffario, avvenuta con Legge 24.3.2012 n. 27, avrebbe di fatto comportato l'abrogazione tacita dell'art. 636, nella parte in cui consente di utilizzare la procedura monitoria fondata sulla base della parcella e del parere di
congruità rilasciato dal consiglio dell'ordine.

Scopo della riforma del 2012 sarebbe stato quello di affermare il principio della libera contrattazione del compenso dell'avvocato, introducendo l'obbligo per il professionista di predisporre e consegnare al cliente il preventivo dei costi.
Ciò avrebbe comportato la limitazione del procedimento monitorio ai soli casi in cui l'avvocato fosse in possesso di un documento comprovante la pattuizione del compenso; in mancanza di tale prova, il professionista avrebbe potuto utilizzare esclusivamente il procedimento di cui all’art. 28 Legge 13.6.1942, n. 794, come modificato dal D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.

In contrario può osservarsi che la funzione del parere di congruità, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nell'esercizio di poteri autoritativi, non è solo quella di certificare la rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma è soprattutto quella di valutare la congruità dell'entità della somma richiesta, attraverso un motivato giudizio critico.
Peraltro, la Legge professionale sopra citata (Legge n. 247/201), all' art. 29, 1° co., lett. l) prevede espressamente, tra i compiti del consiglio dell'ordine, quello di formulare pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; inoltre, il comma 9 dell’art. 13 della medesima legge dispone che il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato.

Si è pertanto giunti alla conclusione che in tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito dalla L. 24.3.2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. n. cit., l'abrogazione della norma in esame.

Massime relative all'art. 636 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24069/2019

L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Cass. civ. n. 21675/2013

Ai sensi della legge 13 giugno 1942, n. 794 (applicabile "ratione temporis"), l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, sicché, qualora l'opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale - operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 c.p.c. - sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l'atto di citazione.

Cass. civ. n. 22655/2011

In base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi.

Cass. civ. n. 12685/2011

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, c.p.c., il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206 va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.

Cass. civ. n. 236/2011

In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.

Cass. civ. n. 1505/1998

In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario peraltro quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti ex lege in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali ma non impedisce al giudice nel giudizio di opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni elemento versato in atti.

Cass. civ. n. 3972/1997

Il parere espresso dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori in ordine alla liquidazione degli onorari è vincolante per il giudice soltanto ai fini della pronuncia dell'ingiunzione (artt. 633, 636 c.p.c.) e non anche nel successivo giudizio in contraddittorio in cui il cliente contesti le ragioni di credito invocate dall'avvocato e/o procuratore.

Cass. civ. n. 932/1997

La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; ciò tuttavia non lo esime, in caso di contestazione, dall'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'esborso delle spese indicate in parcella.

Poiché il parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa, esso non avvalora in alcun modo i criteri assunti dal professionista per individuare il valore della controversia e determinarne l'importanza.

Cass. civ. n. 1889/1995

La parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultimo eventualmente proposto, della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata né è vincolante, per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari.

Cass. civ. n. 7504/1994

Il parere della competente associazione professionale che, ai sensi dell'art. 636, comma 2, c.p.c., deve accompagnare la domanda di ingiunzione al pagamento dei crediti per le prestazioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 633 c.p.c., è vincolante solo per la pronuncia del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente promosso dal soggetto contro il quale il decreto è stato emesso, ove il professionista che si assume creditore ha l'onere di provare, in caso di contestazione, le prestazioni indicate nella parcella ed al giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite.

Cass. civ. n. 2034/1994

Con riguardo al procedimento per ingiunzione promosso da avvocato per il pagamento della parcella, in ordine all'applicabilità del procedimento speciale introdotto dalla L. n. 794 del 1942, le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali, come la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, che integra esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria.

Cass. civ. n. 6214/1992

In tema di compensi professionali di avvocati e procuratori non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che seppure non esplicate davanti al giudice siano con quelle giudiziali strettamente connesse e complementari sì da costituire di esse il naturale completamento. Tale connessione poi, e quindi la natura giudiziale della prestazione, deriva dallo stesso tenore della tariffa giudiziale professionale ogni volta che la prestazione stessa sia in essa esplicitamente prevista, come nel caso delle informazioni scritte o telefoniche del professionista al cliente circa l'andamento del giudizio e lo svolgimento delle udienze, previste nella tabella delle prestazioni giudiziali sotto la voce «consultazioni e corrispondenza con il cliente».

Cass. civ. n. 6101/1991

Il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all'avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare viene stabilito dal giudice nei suoi specifici confronti a seguito del procedimento monitorio (art. 636 c.p.c.) o del procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della L. n. 794 del 1942, senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa cui le stesse si riferiscono, bensì potendosi avere riguardo, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, al valore effettivo della controversia (da tener presente anche ai fini del rispetto dei minimi tariffari) quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Cass. civ. n. 4036/1977

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di prestazioni professionali, incombe al professionista l'onere di provare il conferimento dell'incarico, nonché di avere effettivamente eseguito le prestazioni indicate nella parcella. Il parere dell'organo professionale serve al mero controllo della corrispondenza tra le voci elencate e quelle previste nella tariffa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 636 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Carlo T. chiede
lunedì 06/06/2016 - Calabria
“nell'agosto 2015 mi sono rivolto ad un ingegnere per un permesso di costruire in sanatoria di un piccolo balcone ,pertinenza di un mio appartamento.Ho chiesto al tecnico più di una volta , anche se in maniera non perentoria di fornirmi un preventivo sul costo complessivo della pratica, ricevendo sempre un "rassicurante" poi vediamo ,non si preoccupi.Alla fine della procedura, conclusasi positivamente con l'ottenimento del permesso ,il tecnico mi ha chiesto l'onorario per la sua prestazione, solo in maniera verbale, ammontante a circa 5000 euro, di cui 1269 dietro fattura ed il resto in maniera diciamo non tracciabile.Io ho subito pagato con assegno la somma di 1270 euro, rifiutandomi di pagare il resto, sia per la forma equivoca di pagamento, sia giudicandola particolarmente onerosa per l'entità del lavoro svolto. A conferma di ciò ho inviato un mail al tecnico ,informale, offrendo una ulteriore somma a saldo, tracciabile, per un totale di 1800 euro, che secondo me andava aldilà di molto dai prezzi di mercato per quel tipo di prestazioni.Pensi che in valore dell'opera condonata, preesistente alla procedura non supera i 5000 euro prudenzialmente valutata. Il tecnico, sempre e solo tramite mail, ha rifiutato.A ciò non è seguito nulla.Non mi è stata recapitata nessuna notula di pagamento, nessun preavviso di pagamento.Nell'aprile us mi è stato notificato invece un D.I. emesso dal giudice di pace di cz, su richiesta del tecnico, sulla base di una parcella liquidata dall'ordine professionale competente come conforme alla tariffa professionale e nient'altro, non esistendo nessun contratto ne tanto meno preventivo scritto, né come ho detto prima notule o preavvisi di parcella.In altri termini l'ingegnere non mi ha mai notificato nulla in maniera tracciabile, senza contare la mancanza di contratto o preventivo scritto.Naturalmente io ho fatto opposizione al D.I.Ora io vi domando:può essere portata come prova scritta per l'emanazione di un D.I.unicamente una parcella liquidata come conforme alla tariffa professionale quando le tariffe professionali sono state abolite? E' legale che un ordine professionale si riferisca ancora alle abrogate tariffe professionali nel rilasciare pareri di congruità, sapendo che questi verranno usati per l'emanazione di D.I? Non è il rilascio di un parere di congruità un atto amministrativo soggetto pertanto a determinate regole, come per esempio l'invio di un avviso al committente di inizio procedimento per permettere a quest'ultimo di partecipare alla formazione del parere.?
Vi ringrazio se vorrete confortarmi del vostro illuminato parere
Carlo T.”
Consulenza legale i 13/06/2016
Come correttamente osservato nel quesito, la professione dell’ingegnere rientra nel novero delle “professioni regolamentate nel sistema ordinistico”, con riferimento alle quali l’art. 9, comma 1, del D.L. n. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali obbligatorie per legge: “Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e, ai sensi del successivo comma 4 “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

Il professionista è tenuto quindi a fornire un preventivo di massima al cliente all’inizio dell’incarico, ed è fatto evidentemente divieto agli Ordini professionali di indicare dei parametri per la determinazione dei compensi professionali perché ciò equivarrebbe – nella sostanza – a reintrodurre le tariffe abrogate.

Certamente non è escluso che il cliente ed il professionista, nella loro libertà contrattuale, possano prendere come punto di riferimento le vecchie tariffe, che costituiranno quindi un parametro di riferimento utile; ma evidentemente la scelta non può che essere rimessa alle parti, appunto, ed alla loro volontà negoziale.

Nel caso di specie, quindi, certamente è censurabile sotto il profilo quantomeno deontologico l’operato del professionista il quale, tra le altre cose, non ha – in ottemperanza al dettato normativo – fornito, all’inizio della pratica, un preventivo di massima delle spese da sostenere. Preventivo da sottoporre e discutere con il cliente, il quale avrebbe in tal modo potuto valutare con maggiore cognizione di causa se conferire o meno l’incarico.

Ciò detto, non è illegittimo il decreto emesso sulla base del parere rilasciato dall’Ordine professionale di appartenenza, dal momento che l’art. 636 c.p.c. recita al suo primo comma: “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Come si vede, pertanto, il parere è vincolante (o, più correttamente, “era” vincolante, per effetto della parziale abrogazione dell’articolo in commento da parte del citato D.L. n.1/2012) per il Giudice solamente in caso di tariffe obbligatorie, mentre rimane comunque un presupposto valido e sufficiente all’emissione del provvedimento la parcella corredata dal parere dell’Ordine professionale di appartenenza.

Tuttavia, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cosiddetta “cognizione piena”: significa cioè che il Giudice non può limitarsi a decidere sulla base dei documenti offerti in prova dal ricorrente e delle dichiarazioni unilaterali di quest’ultimo ma dovrà procedere – come in un ordinario giudizio – ad una adeguata ed approfondita istruttoria per verificare la fondatezza degli assunti dell’affermato creditore. Creditore che, nonostante formalmente sia convenuto in causa, manterrà nella sostanza la veste di attore (è lui, infatti, che ha richiesto l’ingiunzione di pagamento), con tutti gli oneri probatori che ne conseguono.

Afferma in proposito la giurisprudenza: “La parcella correlata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista ha - per il combinato disposto degli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636, comma 1, c.p.c. - valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione. Per contro, non ha tale valore e carattere, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sulla quale l'organo associativo esprime un mero parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza della prestazione), nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. . Nell'ordinario giudizio di cognizione, il creditore, in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa, assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite, ovvero della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanza la cui valutazione è poi rimessa al libero apprezzamento del giudice” (Cassazione civile, sez. II, 11 gennaio 2016, n. 230).

Sull’abrogazione delle tariffe si riporta poi una significativa pronuncia di merito: “L'abrogazione da parte dell'art. 9 l. 24 marzo 2012, n. 27 delle tariffe delle professioni regolamentate ha comportato l'abrogazione anche dell'art. 2233 comma 1 c.c., nella parte in cui prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista, l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione professionale nonché dell'art. 636 c.p.c. Da ciò consegue che, nel nuovo regime dei parametri, integrano la prova scritta, richiesta dall'art. 633 comma 1, n. 1, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista intellettuale, l'accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto, previsti dall'art. 9 comma 5 l. 24 marzo 2012, n.27.” (Tribunale Varese, sez. I, 11 ottobre 2012).
Documenti, questi ultimi, che, nel caso in esame, mancano completamente (e ciò costituisce circostanza sfavorevole al professionista).

In merito, infine, all’ultima domanda posta, correttamente si evidenzia come il parere dell’Ordine professionale – che ha natura di ente pubblico non economico - costituisca a tutti gli effetti atto amministrativo: “Il soggetto che si ritenga pregiudicato dal parere espresso dal Consiglio dell’Ordine forense in ordine alla congruità di una richiesta di onorari è portatore di un interesse legittimo - connesso ad un interesse pubblico, garantito da norme di azione - da far valere dinanzi al giudice amministrativo. Il parere del consiglio, infatti, è atto amministrativo sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, attesane la provenienza da un Organo preposto a funzione pubblicistica - svolta nell'interesse della categoria, intesa in senso unitario, e dei suoi singoli componenti nonché a protezione del cliente del professionista - e, d'altro lato, il fatto per cui tale parere integra un apprezzamento tecnico espresso da Autorità, al riguardo, istituzionalmente competente” (T.A.R., (Toscana), sez. I, 02 luglio 1996, n. 596: la pronuncia riguarda un ordine forense, ma il principio vale per qualsiasi ordine professionale).

Conseguentemente l’Ordine soggiace pienamente alle regole del procedimento amministrativo, per cui: “Premessa la natura oggettivamente e soggettivamente amministrativa dei pareri di congruità in materia civile reso dall'Ordine Avvocati, la relativa procedura di adozione deve essere soggetta alle norme generali che governano l'azione amministrativa e, in particolare, tenuto conto della specifica funzione istituzionale attribuita all'organo professionale e della natura degli interessi coinvolti, all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, che impone l'obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” (T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. I, 13 febbraio 2014, n. 183).

La portata generale della citata disposizione normativa (art. 7, L 241/1990) non tollera eccezioni alla sua applicazione, che non siano espressamente contemplate dalla legge, con la duplice conseguenza che, da una parte, i procedimenti sottratti alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono solo quelli specificamente individuati in via normativa, e, dall’altra, vi è l'obbligo, per l’ente pubblico, di dare comunicazione di avvio in ordine a qualsiasi procedimento non espressamente contemplato tra quelli esclusi dall'art. 13 della legge legge 7 agosto 1990 n. 241.

Tonino C. chiede
domenica 29/01/2012 - Lazio
“il mio ex legale ottiene decreti ingiuntivi e provvisorie escuzioni senza il parere del consiglio dell'ordine qualcuno mi puo spiegare come e' possibile”
Consulenza legale i 06/02/2012

L'art. 636 del c.p.c. sul punto è chiaro e precisa che, per la riscossione dei crediti di cui ai n. 2 e 3 dell'art. 633 del c.p.c., è prova scritta sufficiente la parcella relativa alle spese e prestazioni fornite, sottoscritta dal professionista e corredata dal parere dell'associazione professionale competente, qualora l'ammontare delle spese non sia determinato da tariffe obbligatorie.

L'avvocato deve munirsi del parere dell'ordine di appartenenza per poter chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., tanto che il giudice è tenuto ad uniformarvisi. Il parere non si esaurisce in una mera certificazione del credito esposto alla tariffa professionale essendo esso esposizione di un motivato giudizio critico e non di una mera operazione contabile. Detto parere corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonchè dei diritti degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati (così anche Cass. Civ. SS.UU. 2008/6534).