Cassazione civile Sez. I sentenza n. 757 del 6 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto, posto dall'art. 633 c.p.c., di emettere il decreto ingiuntivo nel caso in cui questo debba essere notificato fuori del territorio dello Stato, concerne una causa di inammissibilitą del procedimento speciale monitorio, ma non priva il giudice del potere di conoscere della controversia cui il decreto si riferisce. Pertanto, siffatta inammissibilitą, rilevabile con l'atto di opposizione ai soli fini del regolamento delle spese processuali relative della fase monitoria, non impedisce la prosecuzione del giudizio instaurato con l'opposizione, sino alla pronunzia di merito. Invero l'opposizione a decreto ingiuntivo dą luogo ad un normale ed autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario nel contraddittorio delle parti con la conseguenza che il giudice dell'opposizione č investito del potere-dovere di giudicare sulla pretesa fatta valere con l'ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, ancorché il decreto sia stato emesso fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso la ingiunzione, o per difetto di altri presupposti processuali, manchi la possibilitą di emettere una decisione di merito nei confronti delle parti.

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