Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2112 del 24 giugno 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive l'istante non č tenuto a fornire una duplice completa dimostrazione, quella cioč dell'esistenza dell'obbligazione di cui si invoca il soddisfacimento e quella dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria cui l'esigibilitą della prima sia subordinata essendo sufficiente la dimostrazione limitata al primo dei suaccennati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.

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