Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16390 del 27 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia. Ne consegue che, in caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'Ambasciata straniera in relazione a crediti di lavoro, la questione di giurisdizione può essere validamente eccepita o rilevata solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche nell'opposizione al precetto, nell'ambito della quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia. (Nella specie, la corte territoriale, a fronte di una duplice opposizione, al decreto ingiuntivo e al precetto, aveva omesso di valutare la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarata dal giudice di primo grado per tardività dell'opposizione ed aveva esaminato - scavalcando l'ordine logico-giuridico delle questioni - direttamente l'eccezione di giurisdizione; le S.U., nel confermare l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente preclusione della questione di giurisdizione, ha cassato la decisione rimettendo le parti innanzi al giudice del rinvio per l'esame delle sole questioni oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.).

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