Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18072 del 19 ottobre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio negli edifici, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., ricorrono le condizioni di liquiditą ed esigibilitą del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino.

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