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Articolo 1294 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Solidarietà tra condebitori

Dispositivo dell'art. 1294 Codice Civile

I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [754](1)(2).

Note

(1) La norma disciplina la solidarietà solo sul versante passivo e, pertanto, si ritiene che la regola sul versante attivo sia quella della parziarietà delle obbligazioni.
(2) Nonostante la formulazione della norma sembri chiara nel sancire la solidarietà passiva, la giurisprudenza, con pronuncia innovativa, ha riconosciuto la regola opposta della parziarietà dell'obbligazione sul versante passivo (Cassazione SS. UU., 8 aprile 2008, n. 9148).

Ratio Legis

La presunzione di solidarietà passiva agevola il creditore che può scegliere a quale debitore può rivolgersi ed ha più possibilità di ottenere l'intera prestazione, potendo esigere il tutto da ciascun debitore.

Brocardi

Nomina hereditaria ipso iure dividuntur

Spiegazione dell'art. 1294 Codice Civile

Presunzione ampia di solidarietà fra più condebitori — Ragioni di essa

L'art. 1294 stabilisce che nel caso di concorso di più debitori essi sono tenuti in solido, salvo che non risulti il contrario dalla legge o dal titolo.

Con ciò si stabilisce una presunzione di solidarietà che nel codice del 1865 era assolutamente esclusa. Quivi anzi era accolto l'indirizzo fondamentale contrario giacché si disponeva nell’art. #1188#: «l'obbligazione in solido non si presume deve essere stipulata espressamente» e si aggiungeva poi che essa poteva aver luogo «di diritto in forza della legge»: però nella materia commerciale (art. 40 cod. comm.) era stabilita una generale presunzione di responsabilità. Ora questa presun­zione è estesa a tutti i campi, nel codice vigente. L'innovazione è stata determinata dal rilievo che, quando sono più i condebitori, il concorso non avrebbe una concreta giustificazione pratica se non ammettendo sussistere fra essi il vincolo della solidarietà e pertanto questo effetto deve considerarsi come un naturale elemento della pluralità dei soggetti passivi. A giustificare questa presunzione generale concorre pure un altro rilievo. Posto che i1 codice vigente ha unificato le norme commerciali con quelle civili non trovava più adeguata base un trattamento dell'obbligazione differenziato per le civili e le commerciali ed era quindi necessario estendere anche alla prima la presunzione relativa alle seconde. Nel campo della solidarietà attiva, perciò non è stabilita identica presunzione.

La solidarietà, considerata come una deroga al concetto comune della divisione dell'interesse comune in parti uguali fra i vari soggetti, parve fenomeno anormale nel diritto romano e nel diritto comune e moderno, sino all'attuale codice (tanto da richiedere una stipulazione espressa).

Sennonché il bisogno di una maggiore tutela del credito, tutela che non poteva essere assicurata solo dall'istituto della indivisibilità, indussero a temperare questo concetto, così come si era fatto nel codice germanico, e si introdusse la presunzione della solidarietà fra condebitori — salvo titolo o norma di diritto contrario. Rimane fermo l'antico sistema per i debitori eredi di unico debitore o di un condebitore solidale (articoli 752, 754, 1295), e rimane fermo altresì per il concorso di creditori.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

51 Una innovazione su cui è necessario soffermarsi con­cerne l'art. 36 che, invertendo l'art. 1188 cod. civ., afferma la presunzione di solidarietà per il caso di obbligazione assunta da più soggetti, come in materia commerciale (art. 40 cod. comm.).
E', invero, più conforme alla realtà che l'assunzione di uno stesso debito da parte di più persone corrisponda al­l'esistenza di un interesse comune nel rapporto al quale tutti
partecipano. Ora, poiché l'unita di interesse produce normal­mente, anche de iure condito, la solidarietà del vincolo (arg. art. 1756 cod. civ.), dalla presunzione di tale unità deve nec­essariamente scaturire, nel caso di rapporto con più debitori, la presunzione della solidarietà di obblighi: la parziarietà dell'interesse risulterà, in tal caso, dalla legge o dal fatto.
Del resto, la presunzione di solidarietà dell'obbligazione a pluralità di debitori sembra rispondere pure alle direttive di un rafforzamento del credito, cui è informata la revisione del progetto del 1936.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

52 
In applicazione di questo indirizzo è parso di dovere riprendere in esame la soluzione data dalla Commissione reale al problema dei rapporti tra creditori e obbligati. Pur
rimanendo fermo il principio, accolto espressamente nel pro­getto del 1936, della pluralità di vincoli nell'obbligazione­ solidale, ho creduto opportuno evitare che si facessero, da tale principio, razionalmente esatto, applicazioni esorbitanti e tali da alterare la funzione tipica della solidarietà.

Massime relative all'art. 1294 Codice Civile

Cass. civ. n. 2014/2022

Ove il collegamento economico-funzionale tra imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro. Ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c. Conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva di licenziamento attivata da una società coinvolga i lavoratori in organico non solo a tale società ma a tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dall'integrazione delle due società.

Cass. civ. n. 24405/2021

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016).

Cass. civ. n. 14530/2017

In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.

Cass. civ. n. 21907/2011

I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).

Cass. civ. n. 18939/2007

Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una società cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilità degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto).

Cass. civ. n. 17563/2005

Il patto di divisione della spesa per l'esecuzione di lavori in appalto concluso tra più condomini, attendendo al rapporto interno tra gli stessi, non è opponibile all'appaltatore, ancorché condomino, atteso che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti ha natura di obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1294 c.c.

Cass. civ. n. 14593/2004

In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini.

Cass. civ. n. 1510/1999

Il condomino può esser escusso per l'intero addebito del condominio da un terzo, nei cui confronti è un condebitore solidale, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di questi verso il condominio può dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi.

Cass. civ. n. 4558/1993

Le obbligazioni contratte verso i terzi dall'amministratore del condominio (o da chi altri sia stato delegato dai condomini a contrarle) per conto del condominio e nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell'assemblea, sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in base all'art. 1284 c.c., sono, quindi, solidalmente responsabili, nei confronti del terzo, dell'adempimento delle predette obbligazioni, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio può agire per la tutela del suo diritto sia contro l'amministratore o di chi altri abbia contratto l'obbligazione per delega o in rappresentanza dei condomini, sia nei confronti dei singoli condomini, direttamente obbligati nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 1288/1976

La presunzione di solidarietà, stabilita in via generale dall'art. 1294 c.c. per le obbligazioni con pluralità di debitori, è applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1294 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. N. . chiede
lunedì 16/10/2023
“Buongiorno. Espongo problema.
Sono comproprietaria al 50 % dell'appartamento coniugale.
Al momento del matrimonio abbiamo scelto la comunione dei beni per poi, anni dopo, optare per la separazione dei beni.
Abbiamo avuto una sola figlia, oggi ultratrentenne, che ha avuto 2 bimbi .....oggi di 5 e 4 anni.
Lui era un libero professionista, era amministratore delegato di una srl ed io una impiegata nel settore privato - io sono stata dichiarata inabile al lavoro nel 2021 da una commissione Inps , per i postumi di una malattia cardiovascolare, per cui già dal 2015, non lavoro più.
Lo scorso dicembre 2022, mio marito è venuto a mancare improvvisamente.
Mi sono ritrovata a dover muovermi all'interno di un dedalo di situazioni sconosciute.
Dopo una serie di ricerche presso vari uffici come chiamata all'eredità, io e la mia unica figlia, dopo aver fatto richiesta al Giudice Tutelare, abbiamo fatto la rinuncia all'eredità entro il termine dei 3 mesi dalla data di decesso,
In tale atto, mi sono trattenuta il diritto di abitazione come permesso dalla legge.
Le spese condominiali relative all'anno 2023, sono state da me interamente saldate a mio nome, mentre le spese condominiali che erano relative all'anno precedente, sono state saldate da me per un importo pari al 50% dell'importo indicato dall'amministratore .
Faccio presente che l'amministratore era stato da me avvisato telefonicamente nell aprile scorso dell'atto che avevo stipulato e, nel mese scorso
gli ho inoltre inviato via mail copia dell'atto stesso e del certificato di morte, dopo aver ricevuto da lui una lettera di sollecito al saldo delle rimanenti spese condominiali.
Pochi giorni fa, ho ricevuto anche una raccomandata dall'avvocato dell'amministratore che mi chiede il saldo.
Non so come comportarmi.
Per quel poco che so, dovrebbero essere i nuovi chiamati all'eredità a rispondere dei debiti residui.
Attendo lumi.
Grazie.”
Consulenza legale i 22/10/2023
Purtroppo l’amministratore del condominio ha il diritto di pretendere anche da uno solo dei comproprietari il saldo delle spese condominiali relative alla gestione antecedente alla morte dell’altro comproprietario.
Infatti, in tema di ripartizione delle spese condominiali tra comproprietari di un appartamento occorre distinguere due diversi tipi di rapporto, e precisamente:
1. il rapporto tra i comproprietari;
2. il rapporto tra comproprietari e condominio.
Nell’ambito dei rapporti tra comproprietari, vige il principio secondo cui ciascuno di essi è tenuto a contribuire alle spese condominiali in rapporto alla rispettiva quota di proprietà (si parla al riguardo di responsabilità pro quota o parziaria).

Diversa, invece, è la situazione nei rapporti esterni con il condominio, nei confronti del quale sussiste una responsabilità solidale tra tutti i comproprietari.
Ciò comporta che l’amministratore, se non riesce ad ottenere il pagamento di quanto dovuto per intero, potrà pretendere il pagamento del saldo da ciascuno dei comproprietari, anche da parte di colui che ha già provveduto al pagamento della parte di debito di sua spettanza.
Ciò, tuttavia, non significa che soltanto uno dei contitolari può trovarsi a soddisfare per intero il debito condominiale, in quanto nei rapporti interni potrà rivalersi nei confronti del comproprietario inadempiente per ottenere la quota di sua spettanza.
Quanto fin qui detto trova fondamento sia nella legge che nella giurisprudenza.
In particolare, sotto il profilo normativo occorre fare riferimento al secondo comma dell’art. 67 delle disp. att. c.c. (secondo cui nelle assemblee condominiali i comproprietari dell’immobile hanno diritto ad un solo voto, dovendo individuare un rappresentante comune) nonché al primo comma dell’art. 68 delle disp. att. c.c. (ove si stabilisce che le spese condominiali vanno parametrate al valore dell’unità condominiale considerata nel suo insieme ed espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio).

Sotto il profilo degli orientamenti giurisprudenziali, possono citarsi:
A) Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 21907 del 21.10.2011, così massimata:
I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica ed i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c., alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.”

B) Tribunale Salerno, Sez. I, Sentenza, 11/03/2022, n. 862, così massimata:
I comproprietari di un'unità immobiliare ubicata in un condominio sono obbligati in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché tale obbligo di contribuzione grava sui contitolari dell'unità immobiliare intesa come cosa unica ed i comunisti rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato all'art. 1294 c.c., secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume.”

Chiaramente, come può facilmente desumersi da quanto sopra detto, la circostanza che l’amministratore possa pretendere sin da subito il pagamento del residuo dovuto per l’anno 2022, non impedisce al comproprietario adempiente di potersi successivamente rivalere nei confronti di coloro che acquisteranno la qualità di eredi, costituendo la somma a tal titolo dovuta a tutti gli effetti un debito ereditario, di cui saranno tenuti a rispondere gli eredi e, gravante, in ogni caso, sul patrimonio ereditario.

Federico D. chiede
giovedì 27/12/2018 - Campania
“PREMESSA
In una causa civile sono costituite due persone per la parte attoria DF e DA con distinti avvocati c/ due persone per la parte convenuti.
Il Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
LIQUIDA
in favore del CTU la somma di € 4.911,15 per onorario e € 153,53 per spese documentate, oltre I.V.A. e oneri previdenziali e fiscali se dovuti come per legge, detratto l’acconto ove corrisposto.
Pone detto compenso provvisoriamente a carico di FD e DA in solido tra loro.
Manda alla cancelleria di dare comunicazione del presente decreto alle parti e al consulente tecnico d’ufficio.
Santa Maria Capua Vetere, 26 novembre 2018

In data 27/11/18 il CTU ha inviato via PEC agli avvocati delle parti attore e convenuto, a una persona della parte attorea DF che era anche CTP la richiesta di pagamento della somma X (comprensiva anche di IVA, contributi e degli anticipi già corrisposti) e da trasmettere alle parti per la liquidazione.
Gli anticipi erano stati corrisposti sia dalle parti attorea che convenuti in equale misura.
Alla PEC è stata allegata la nota pro-forma della metà di X, il nominativo, la data di nascita e il CF dell’altra parte attorea persona fisica DA.
La nota pro-forma datata 27/11/18 della persona DF (che era anche CTP) riportava la somma totale della metà di X che è stata regolarmente pagata con emissione della fattura in data 10/12/18.
In data 19/12/18 il CTU ha inviato altra PEC agli avvocati parte attorea, convenuti e DF avente per oggetto “Decreto di liquidazione 26/11/18.pdf – nota proForma DA.pdf” aggiungendo:
CONSIDERATO - che, ad oggi, DA, nonostante gli inviti ed i solleciti rivolti (tramite Pec e telefonici con il proprio legale), NON ha provveduto al pagamento della residua parte delle competenze (Nota pro forma del 27/11/18) stabilite dal giudice;
- che il giudice ha posto le spese di consulenza a carico di DF e DA in solido tra loro quindi tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso liquidato dal giudice, poiché trattasi di spesa nell’interesse di tutte, RICHIEDE all’opponente DF, quale coobbligato solidale, di provvedere al pagamento della residua metà delle competenze professionali come risultanti dal citato Decreto di Liquidazione, ovvero delle seguenti somme € X/2 corrispondente alla giusta metà del totale delle Competenze, il tutto come da Nota pro-Forma del 27/11/18 e pedissequamente trasmessa alla parte DA. All’atto del pagamento emetterà regolare fattura per l’importa stabilito dal giudice, comprensivo di IVA e CP come per legge.
Modalità di pagamento.
Fa presente di volere essere liquidato con bonifico bancario entro dieci giorni dal ricevimento, ai seguenti estremi ….
Alla presente allega il Decreto di Liquidazione del G.I. e Nota pro-forma a DA.
QUESITO
Tanto premesso, il sottoscritto DF, avendo dubbi sulla validità della notifica fatta a DA, non direttamente con raccomandata AR ma tramite il proprio legale, CHIEDE
1) se la PEC del CTU possa costituire valida prova per la richiesta di rimborso da inviare a DA in via di regresso ex articolo 1299 cod. civ.
2) Se il CTU ha ottemperato a tutti gli adempimenti procedurali di legge nei confronti di DA prima di chiedere il pagamento al sottoscritto DF.

Nel ringraziare, porge distinti ossequi.

Consulenza legale i 07/01/2019
La risposta alla prima domanda è molto semplice: il regresso è il diritto che un condebitore solidale ha nei confronti dell’altro quando è stato costretto a pagare al creditore l’intero e non la propria quota parte. Per poter agire in regresso, dunque, il presupposto necessario non è tanto la richiesta di pagamento del creditore, quanto piuttosto l’avvenuto, effettivo, esborso.
Si potrà quindi senz’altro utilizzare come “prova” della richiesta di pagamento la pec del CTU, ma si dovrà poter dimostrare soprattutto che un depauperamento c’è stato.

Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, non c’è uno “standard” procedurale che il creditore debba seguire per poter avanzare la richiesta di pagamento.
Si precisa, infatti, che in forza della disciplina delle obbligazioni solidali i condebitori sono tenuti entrambi all’adempimento per l’intero sin da subito. Ciò significa che il creditore può indifferentemente chiedere (subito) il pagamento a ciascuno dei condebitori separatamente e pro quota oppure, a sua scelta, ad uno solo dei due e per l’intero.

Correttamente, dunque, il CTU ha agito, dapprima chiedendo il pagamento a ciascuno dei condebitori, ciascuno per il suo 50%; dopodiché, a fronte del versamento da parte di uno solo dei due coobbligati, ha dapprima sollecitato quello dei due che è rimasto inadempiente con pec ed a mezzo avvocato; solo da ultimo ha deciso di agire chiedendo il saldo al coobbligato che si è dimostrato più solvibile.
Tuttavia, lo si ripete, il consulente avrebbe potuto agire in tal modo – rivolgendosi a DF - sin da subito, senza violare alcuna “procedura”.

In merito, poi, al dubbio sulla legittimità dell’invio della pec al legale e non alla parte direttamente non è stata commessa alcuna irregolarità: non c’è nessuna norma che imponga la notifica della richiesta di pagamento del CTU direttamente alla parte piuttosto che all’avvocato di quest’ultimo; essendo il professionista munito di regolare mandato e quindi rappresentante legale del cliente nel giudizio è del tutto legittimo e corretto rivolgere la richiesta di pagamento all’avvocato anziché alla parte da questi rappresentata. Ma, si noti bene, avrebbe agito comunque legittimamente il CTU se, al contrario, avesse inviato la richiesta direttamente a DA e non al legale di quest’ultimo.


Paolo T. chiede
martedì 12/12/2017 - Lazio
“Tre debitori in solido (A, B, C) hanno un debito di 100 nei confronti del creditore K, che ha pignorato i beni di tutte e tre i creditori.
A e B hanno un accordo in base al quale A si obbliga a manlevare B da tutte le passività nei confronti del creditore K.
Come può B ottenere dal creditore K la remissione del debito e l’estinzione totale e irrevocabile del pignoramento nei propri confronti?”
Consulenza legale i 19/12/2017
La risposta al quesito va individuata principalmente nelle norme del codice civile che disciplinano le obbligazioni solidali (art. 1292 e seguenti).

La regola relativa ai rapporti interni tra condebitori solidali è quella dettata dall’art. 1298 c.c., per il quale le parti di ciascun debitore si presumono uguali, se non risulti diversamente.
Ciò significa che all’esterno, ovvero per il creditore, le quote dei vari condebitori si presumono uguali e che i diversi accordi interni – pur validi – non rilevano per lui.
La solidarietà implica infatti che il creditore può soddisfarsi indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro per l’intero, laddove poi, tra condebitori, colui che ha pagato di più può rivalersi pro quota sugli altri; i debitori mantengono però la facoltà di stipulare accordi attraverso i quali spostare il peso economico dell’obbligazione, in tutto o in parte, in capo ad uno dei debitori o ad alcuni soltanto di essi.

Il problema che qui si pone nello specifico, posto il diritto di B di essere manlevato per l’intero (e non pro quota) da A in base agli accordi interni tra essi intervenuti, è se sia possibile fare in modo (e come) che il creditore K rimetta il debito nei confronti di B liberando dall’esecuzione solo quest’ultimo.

L’art. 1301 c.c. ci dice che è possibile che il creditore rimetta il debito ad uno solo dei condebitori, pur mantenendo il credito nei confronti degli altri: in tal caso, però, questi ultimi hanno diritto a che venga detratta – dall’ammontare del loro debito – la quota rimessa al primo. La soluzione del 1301 c.c. non parrebbe quindi calzare rispetto all’ipotesi in oggetto, perché qui il creditore – se libera B – vorrà certamente garantirsi nei confronti di A e C l’intero debito (comprensivo quindi anche della parte di B) e non solo una quota parte.

La soluzione si deve rinvenire allora – secondo gli studiosi del diritto – nell’esame congiunto delle norme sulla solidarietà e di quelle sull’accollo del debito.

L’art. 1273 c.c. recita come segue: “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.”
E’ questa la fattispecie di accollo denominata “accollo esterno”.
L’accollo è, invece, denominato “interno” o “semplice”, qualora l’accollante si obblighi a tenere indenne il debitore dall’obbligazione, senza assumere il debito nei confronti del creditore: come nel caso di cui al quesito, in cui A si è accollato il debito di B solo nei confronti di quest’ultimo e non anche nei confronti del creditore K.

Ora, nella norma da ultimo citata si parla di accollo da parte del “terzo”: nel nostro caso, a rigore, l’accollante non né terzo (estraneo al rapporto) ma parte del rapporto stesso perché condebitore (stiamo parlando di A rispetto a B).
Tuttavia, si ritiene che l’accollo esterno sia possibile anche nelle obbligazioni solidali, per cui uno dei condebitori può accollarsi il debito dell’altro con adesione liberatoria del creditore.

Per tornare quindi al caso in esame, si dovrà procedere come segue:
a) K rimette il debito a B (art. 1301 c.c.);
b) A si accolla formalmente la quota parte del debito di B, con accordo al quale deve aderire anche il creditore K (art.1273 c.c.);
c) nel medesimo accordo K deve dichiarare di liberare B dal debito originario;
d) K potrà dunque rinunciare agli atti dell’esecuzione nei confronti di B.

Giuseppe C. chiede
domenica 28/06/2015 - Lombardia
“Sono comproprietario del 10% di un appartamento che da anni risulta non è abitato. L'altro comproprietario del 90%, trasferito ad altra sede non paga le quote spettanti relative alle spese condominiali. L'amministratore del condominio pretende il pagamento in solido da parte mia dicendo che lo prevede la sentenza nr.21907 - ottobre 2011. Desidero chiarimenti in merito in quanto la mia disponibilità e quella di pagare il 10% delle spese totali. In attesa di una gradita risposta porgo Distinti Saluti”
Consulenza legale i 06/07/2015
Purtroppo è opinione ormai consolidata della giurisprudenza della Corte di cassazione che nella comunione ordinaria (quale quella tra due comproprietari di uno stesso immobile), le obbligazioni dei comproprietari, in particolare relativamente alle spese condominiali inerenti ad un appartamento facente parte di un condominio, ricadono nella disciplina del condebito ad attuazione solidale.

In caso di solidarietà "passiva" di una obbligazione, il creditore - nel nostro caso, il condominio - può chiedere il pagamento integrale delle spese ad uno solo dei soggetti tenuti al versamento. Quest'ultimo dovrà poi agire in modo autonomo per ottenere il rimborso di quanto ha anticipato in favore dell'altro comproprietario moroso, con tutti i rischi di non riuscire a recuperare le somme pagate in caso di incapienza del patrimonio di quest'ultimo.

La sentenza invocata dall'amministratore di condominio è assolutamente pertinente e rientrante nel filone giurisprudenziale sopra richiamato. La Suprema Corte, con la sent. del 21.10.2011 n. 21907, afferma: "I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi".
Il provvedimento richiamato fa proprio un orientamento consolidato della Suprema Corte, sostenuto anche nelle sentenze n. 1689/59, n. 335/70 e n. 4769/78.

Pertanto, l'amministratore del condominio è legittimato a chiedere l'integrale pagamento delle spese a ciascun comproprietario, anche a quello che detiene solo una quota del 10%. Questi, una volta pagato, dovrà agire per conto proprio contro l'altro comproprietario al 90%, intimandogli (anche con decreto ingiuntivo) il rimborso della quota anticipata al condominio.

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