Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni(1).
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni(1).
Prescrizione decennale. Eccezioni
Se il regolamento della prescrizione è, nel nuovo codice, sostanzialmente identico a quello del codice del 1865, diverso è invece, il periodo prescrizionale, giacché dai trenta anni dell'art. 2135 esso è stato ridotto a dieci. La facilità e la celerità dei mezzi di comunicazione e, di conseguenza, la possibilità di essere rapidamente informati di quanto avviene anche lontano da noi e di provvedere ai propri interessi, la maggiore attività degli scambi e l'aumentato ritmo della vita economica avevano fatto riconoscere, già da tempo, l'eccessiva lunghezza del termine di trenta anni e la necessità di abbreviarlo. D'altra parte il rilievo che in diversa materia la prescrizione era inizialmente più breve (materia commerciale) o in seguito era stata ridotta ad un periodo meno lungo aveva costituito — in accoglimento di voti auspicati non solo da giuristi ma da una larga corrente dell'opinione pubblica – il motivo di un disegno di legge per la riduzione della prescrizione a dieci anni che, presentato dal guardasigilli Rocco al Senato nella lo applica sia a materie civili che a quelle commerciali, evitando in tal modo il sorgere di controversie, non infrequenti per la determinazione di prescrizioni relative a particolari rapporti giuridici.
Ma la riduzione del periodo prescrizionale non è assoluta in quanto sono fatti salvi casi, previsti nello specifico, nei quali un diritto si estingue in un tempo superiore al decennio: ciò avviene per una categoria di diritti di rilevante importanza, quelli reali su cose altrui, ai quali la prescrizione decennale non si applica, data la loro particolare natura ; essi sono disciplinati dal libro della proprietà e propriamente dagli articoli 954, ult. comma, 970, 1073, comma 1, c.c.
Prescrizione dell'actio iudicati
Fatta eccezione per questi (ed altri) casi espressamente considerati da norme positive e richiamato il contenuto del secondo comma dell'art. 2934, la portata dell'articolo in esame è generale ; esso colpisce ogni diritto, quindi anche nello derivante dal pro iudicato. Il codice nulla ice su a punto,' ma sul principio non pare che possa sussistere dubbio alcuno ; oggi, eliminata la distinzione tra prescrizione civile e commerciale, è venuto meno il fondamento di una delle più dibattute controversie sotto gli abrogati codici civile e commerciale : l'applicabilità o meno al giudicato riguardante materia regolata da quest'ultimo dell'ordinaria prescrizione trentennale disciplinata dal cod. civile ; la migliore e prevalente dottrina si eta pronunciata nel primo senso sul giusto rilievo che, una volta emessa la sentenza, il diritto da questa riconosciuto ed affermato era identico, qualunque fosse stata la materia su cui quella aveva deciso : il diritto derivante dall'actio iudicati, perciò, poteva essere colpito solo dalla prescrizione trentennale. Piuttosto un dubbio sulla prescrittibilità, in generale, dell'actio iudicati dopo il decorso di dieci anni, si potrebbe profilare oggi per il fatto che il nuovo codice ha espressamente escluso l'applicabilità della prescrizione decennale ad alcuni diritti, l'estinzione dei quali invece si compie, come s'è visto, dopo un periodo di tempo maggiore ; ora, dicevamo, si potrebbe dubitare se pure il giudicato su tali diritti si prescriva in dieci anni, quando i diritti stessi sono, sottoposti ad una più lunga prescrizione ; per l'ipotesi inversa, cioè di un diritto soggetto a prescrizione più breve dell'ordinaria decennale , il codice (art. 2953) ha precisato che l'actio iudicati si prescrive in dieci anni ; nulla dice per il caso di cui sopra ; noi, però, pensiamo che qualunque possa essere la natura del diritto oggetto del giudicato, la prescrizione da cui questo sarà colpito, debba essere sempre quella decennale non solo per le considerazioni innanzi svolte, ma anche per il rilievo che non si giustificherebbe il diverso trattamento fatto ad un caso che, se non è identico a quello previsto dal codice, al pari di questo, però, deve essere considerato perché, fondata sui medesimi principi, si delinea chiara l'eadem ratio decidendi.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 15142/2021
I poteri inerenti al diritto di proprietą, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali č imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietą dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietą suscettibili di dar luogo a servitł. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2016).Cass. civ. n. 25644/2017
Nell'ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte dellorgano di controllo, la P.A. č tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilitą come "da contatto qualificato" tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell'amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dellaffidamento incolpevole del privato sulla regolaritą e legittimitą dellaggiudicazione. Ne consegue, pertanto, lapplicabilitą del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dellillecito e che č da considerarsi interrotto a seguito dellimpugnazione da parte del privato dellatto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo.Cass. civ. n. 747/2011
In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui č destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dą vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 01/02/2005).Cass. civ. n. 27144/2006
Il leasing traslativo costituisce una operazione di prestito finanziario finalizzata all'acquisto del bene, con conseguente obbligazione unica di pagamento del prezzo e dei relativi interessi, frazionata in pił rate aventi scadenza periodica; ne consegue l'applicabilitą dell'art. 2946 cod. civ., con riferimento alla sorta capitale ed agli interessi. (Cassa con rinvio, App. Milano, 17 Maggio 2002).Cass. civ. n. 12238/2006
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. . (Cassa con rinvio, Trib. Palermo, 28 Maggio 2003).
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Il diritto al pagamento è senz'altro prescritto. In materia di prescrizione dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai liberi professionisti, come già chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione in più pronunce, si applica non già la disposizione dell'art. 2934 del c.c. bensì le norme di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 che prevedono un tempo di prescrizione di addirittura di 5 anni, laddove, invece, la disposizione citata del codice civile fissa il tempo in 10 anni. Non rileva, pertanto, il fatto di aver perduto la ricevuta. Se la richiesta di pagamento è intervenuta dopo 16 anni questa è da considerarsi del tutto prescritta.