Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni(1).
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni(1).
Prescrizione decennale. Eccezioni
Se il regolamento della prescrizione è, nel nuovo codice, sostanzialmente identico a quello del codice del 1865, diverso è invece, il periodo prescrizionale, giacché dai trenta anni dell'art. 2135 esso è stato ridotto a dieci. La facilità e la celerità dei mezzi di comunicazione e, di conseguenza, la possibilità di essere rapidamente informati di quanto avviene anche lontano da noi e di provvedere ai propri interessi, la maggiore attività degli scambi e l'aumentato ritmo della vita economica avevano fatto riconoscere, già da tempo, l'eccessiva lunghezza del termine di trenta anni e la necessità di abbreviarlo. D'altra parte il rilievo che in diversa materia la prescrizione era inizialmente più breve (materia commerciale) o in seguito era stata ridotta ad un periodo meno lungo aveva costituito — in accoglimento di voti auspicati non solo da giuristi ma da una larga corrente dell'opinione pubblica – il motivo di un disegno di legge per la riduzione della prescrizione a dieci anni che, presentato dal guardasigilli Rocco al Senato nella lo applica sia a materie civili che a quelle commerciali, evitando in tal modo il sorgere di controversie, non infrequenti per la determinazione di prescrizioni relative a particolari rapporti giuridici.
Ma la riduzione del periodo prescrizionale non è assoluta in quanto sono fatti salvi casi, previsti nello specifico, nei quali un diritto si estingue in un tempo superiore al decennio: ciò avviene per una categoria di diritti di rilevante importanza, quelli reali su cose altrui, ai quali la prescrizione decennale non si applica, data la loro particolare natura ; essi sono disciplinati dal libro della proprietà e propriamente dagli articoli 954, ult. comma, 970, 1073, comma 1, c.c.
Prescrizione dell'actio iudicati
Fatta eccezione per questi (ed altri) casi espressamente considerati da norme positive e richiamato il contenuto del secondo comma dell'art. 2934, la portata dell'articolo in esame è generale ; esso colpisce ogni diritto, quindi anche nello derivante dal pro iudicato. Il codice nulla ice su a punto,' ma sul principio non pare che possa sussistere dubbio alcuno ; oggi, eliminata la distinzione tra prescrizione civile e commerciale, è venuto meno il fondamento di una delle più dibattute controversie sotto gli abrogati codici civile e commerciale : l'applicabilità o meno al giudicato riguardante materia regolata da quest'ultimo dell'ordinaria prescrizione trentennale disciplinata dal cod. civile ; la migliore e prevalente dottrina si eta pronunciata nel primo senso sul giusto rilievo che, una volta emessa la sentenza, il diritto da questa riconosciuto ed affermato era identico, qualunque fosse stata la materia su cui quella aveva deciso : il diritto derivante dall'actio iudicati, perciò, poteva essere colpito solo dalla prescrizione trentennale. Piuttosto un dubbio sulla prescrittibilità, in generale, dell'actio iudicati dopo il decorso di dieci anni, si potrebbe profilare oggi per il fatto che il nuovo codice ha espressamente escluso l'applicabilità della prescrizione decennale ad alcuni diritti, l'estinzione dei quali invece si compie, come s'è visto, dopo un periodo di tempo maggiore ; ora, dicevamo, si potrebbe dubitare se pure il giudicato su tali diritti si prescriva in dieci anni, quando i diritti stessi sono, sottoposti ad una più lunga prescrizione ; per l'ipotesi inversa, cioè di un diritto soggetto a prescrizione più breve dell'ordinaria decennale , il codice (art. 2953) ha precisato che l'actio iudicati si prescrive in dieci anni ; nulla dice per il caso di cui sopra ; noi, però, pensiamo che qualunque possa essere la natura del diritto oggetto del giudicato, la prescrizione da cui questo sarà colpito, debba essere sempre quella decennale non solo per le considerazioni innanzi svolte, ma anche per il rilievo che non si giustificherebbe il diverso trattamento fatto ad un caso che, se non è identico a quello previsto dal codice, al pari di questo, però, deve essere considerato perché, fondata sui medesimi principi, si delinea chiara l'eadem ratio decidendi.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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Il diritto al pagamento è senz'altro prescritto. In materia di prescrizione dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai liberi professionisti, come già chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione in più pronunce, si applica non già la disposizione dell'art. 2934 del c.c. bensì le norme di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della L. n. 335/95 che prevedono un tempo di prescrizione di addirittura di 5 anni, laddove, invece, la disposizione citata del codice civile fissa il tempo in 10 anni. Non rileva, pertanto, il fatto di aver perduto la ricevuta. Se la richiesta di pagamento è intervenuta dopo 16 anni questa è da considerarsi del tutto prescritta.
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