Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8640 del 7 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2017)

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