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Articolo 1865 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritto di riscatto della rendita perpetua

Dispositivo dell'art. 1865 Codice Civile

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore [753], nonostante qualunque convenzione contraria [1879](1).

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l'anno.

Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Note

(1) Il debitore ha un diritto potestativo al riscatto, che si configura quale recesso unilaterale dal contratto (1373 c.c.) mediante pagamento di una somma alla controparte (v. 1866 c.c.).

Ratio Legis

La norma è espressione del principio, di carattere generale, per cui l'ordinamento non ammette obbligazioni perpetue in quanto determinano una eccessiva limitazione dell'autonomia dei singoli.

Spiegazione dell'art. 1865 Codice Civile

Esegesi della norma

Mentre nella rendita vitalizia il debitore non può riscattare, salvo patto contrario (art. 1879 del c.c.), nella rendita perpetua il riscatto è essenziale, perché esso solo può essere sottoposto ad alcune restrizioni.

La norma riproduce, con notevoli miglioramenti formali, la sostanza dell'art. 1783 del vecchio codice. Deve notarsi che nel secondo e terzo comma non si parla più di "cedente" ma di "beneficiario": ciò consente di riferire la norma anche all'ipotesi di rendita costituita a favore di un terzo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

567 Dall'articolo 591 del progetto del 1936 (1783 cod. civ.) ho soppresso la dichiarazione circa il carattere essenziale della redimibilità della rendita, perché mi è parsa ridondante.
D'altra parte il concetto della generale e incondizionata redimibilità è sufficientemente rafforzato dall'espressione "nonostante qualunque convenzione contraria" (art. 661).

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