Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7942 del 25 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il "pactum de non petendo" privo di un termine finale di efficacia č illegittimo, poiché costituisce il mezzo per eludere l'applicazione delle norme imperative di cui agli artt. 2934, 2936 e 2937, comma 2, c.c. in quanto, impedendo l'estinzione del diritto per prescrizione, equivale ad una rinuncia alla stessa prima che sia compiuta e, pertanto, ne modifica la disciplina legale.

(massima n. 2)

Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le prestazioni siano state rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto. La normativa in tema di trasporto deve essere utilizzata per individuare le norme connesse alla concreta tipologia della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione del contratto inter partes.

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