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Articolo 249 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.

Dispositivo dell'art. 249 Codice Civile

(1)L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile [2934](2).

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) La legittimazione all'azione spetta anche al rappresentante legale del figlio (e di cui all'art. 1387 c.c.), qualora incapace, ed al pubblico ministero se strettamente connessa ed indispensabile ai fini dell'accertamento di un reato. Il suo intervento comunque, nelle altre ipotesi, sarà necessario a pena di nullità rilevabile d'ufficio.
La sentenza andrà poi annotata nell'atto di nascita del figlio ai sensi dell'art. 49 lett. o) del d.P.R. 396/2000.

Ratio Legis

Unitamente agli artt. 241, 242 e 243 c.c., l'azione di reclamo della legittimità in questa sede delineata mira ad accertare l'esistenza dei presupposti per lo stato di figlio legittimo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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