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Articolo 2936 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inderogabilitā delle norme sulla prescrizione

Dispositivo dell'art. 2936 Codice Civile

È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [1418](1).

Note

(1) Le disposizioni che sanciscono l'estinzione del diritto ed il tempo necessario perché ciò si verifichi risultano assolutamente inderogabili perché altrimenti l'esigenza di ordine pubblico che l'istituto soddisfa potrebbe essere disattesa se si inserissero eventuali clausole di rito nei negozi giuridici. Gli accordi convenzionalmente delineati a riguardo si intendono pertanto affetti da nullità ex lege.

Ratio Legis

La norma in commento trova la sua giustificazione nella natura di istituto di ordine pubblico che riveste la prescrizione: l'inderogabilità delle disposizioni inerenti discendono pertanto da evidenti esigenze di interesse generale.

Spiegazione dell'art. 2936 Codice Civile

Immutabilità della disciplina della prescrizione

L'articolo è nuovo, come norma positiva, ma il principio che vi si enuncia, era già stato affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia pure con divergenze circa l'estensione sua. D'accordo sull'inefficacia di un patto che avesse prolungato i termini prescrizionali, — perché così non solo si sarebbe rinunciato preventivamente alla prescrizione, ma si sarebbe esposto il debitore ad una più grave condizione, in con­trasto alle finalità della prescrizione — si formulava, invece, qualche dubbio sulla invalidità di clausole abbreviatrici del periodo prescrizio­nale ; per la tesi favorevole si rilevava che la prescrizione è introdotta nell'esclusivo interesse delle parti ; che se a queste torna conto modifi­care i termini entro cui quella dovrà compiersi, l'ordinamento giuridico non ne esce affatto leso nelle sue finalità, le quali, al postutto, trovano più sollecita attuazione per il fatto che, quanto più breve è il termine stabilito per prescrivere, tanto meglio e più sollecitamente si eliminano i pericoli inerenti all'incertezza dei rapporti giuridici. In contrario, però, si poteva — ed era facile — obbiettare, innanzi tutto, che la pre­scrizione non può ritenersi introdotta soltanto nell'esclusivo interesse delle parti; prevalente si rivela, invece, in essa, l'interesse pubblico ed è proprio questo che contrasterebbe con le clausole abbreviatrici ; in secondo luogo, che i termini prescrizionali rappresentano un tempera­mento ed un'armonizzazione degli opposti interessi e delle contrastanti esigenze del debitore e del creditore ; del primo che non può essere per lungo tempo tenuto all'obbligazione ; del secondo che deve pur avere a proprio favore uno spazio di tempo sufficiente per far valere le sue ra­gioni, potendone essere privato, solo quando la sua inazione si prolungasse talmente da rendere incerto il rapporto.




Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1199 Coerentemente alla finalità d'ordine pubblico che informa l'istituto della prescrizione, ho sancito (art. 2936 del c.c.) la nullità di qualsiasi patto diretto a modificarne la disciplina legale. Non è dato, pertanto, alle parti non solo di prolungare i termini stabiliti dalla legge — e dell'esclusione di tale facoltà, che importerebbe una preventiva rinuncia alla prescrizione, non si è mai dubitato — ma neanche di abbreviarli. Le ragioni che si adducono per giustificare le clausole di abbreviazione muovono dall'erroneo presupposto che la prescrizione sia stabilita nell'interesse del debitore, disconoscendo così il carattere pubblico dell'istituto, posto in luce dalla migliore dottrina.

Massime relative all'art. 2936 Codice Civile

Cass. civ. n. 14005/2017

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di "facere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.

Cass. civ. n. 24113/2015

La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, puō essere rilevata anche d'ufficio, purché i fatti su cui essa fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo.

Cass. civ. n. 8606/2006

Il "pactum de non petendo" non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilitā della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso. (Nella specie le parti del contratto di compravendita di un immobile avevano pattuito che l'acquirente avrebbe manlevato parte venditrice da ogni spesa, salvo quanto relativo ad una controversia riguardante lo stesso immobile giā oggetto di locazione tra le stesse. La S.C. ha cassato la sentenza di merito, che non aveva considerato la rilevanza della clausola ai fini della decorrenza della prescrizione della pretesa scaturita dalla relativa sentenza). (Cassa con rinvio, App. Genova, 1 Giugno 2001).

Cass. civ. n. 9825/2000

Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione č la manifestazione in modo non equivoco della volontā della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei crediti nei suoi confronti azionati; conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine - quinquennale, decennale, ecc. - ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che č uno solo per legge in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato al riguardo.

Cass. civ. n. 10887/1995

Il pactum de non petendo non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 c.c., in quanto incide, sostanzialmente sulla stessa azionabilitā della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso.

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