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Articolo 562 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Dispositivo dell'art. 562 Codice Civile

Se la cosa donata(1) è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa(2) o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente [563], e il donatario(3) è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria(4), ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente(5).

Note

(1) Esempio: Tizio muore, lasciando un relictum pari a zero. In vita ha effettuato due donazione, del valore di 100 ciascuna, a Caio nel 2000 e a Sempronio nel 2010. L'unico figlio, Mevio, ha diritto ad una quota di legittima pari a 100, ossia alla metà del relictum meno debiti più donatum (0 - 0 + 200 / 2 = 100). Per ottenere tale quota può agire con l'azione di riduzione nei confronti di Sempronio, che ha ricevuto la donazione più recente. Ove il bene donato a Sempronio sia perito e questo sia insolvente, la norma in commento stabilisce che il valore del bene perito vada detratto dalla massa ereditaria. La quota di legittima che Mevio può pretendere dai donatari anteriori risulta, di conseguenza, essere pari a 50 (0 - 0 + 100 / 2 = 50). Mevio può agire nei confronti di Caio per ottenere tale quota (50), rimanendo al contempo creditore nei confronti di Sempronio per i restanti 50. A sua volta Caio ha diritto di regresso nei confronti di Sempronio per quanto restituito a Mevio (50).
(2) Vi rientrano anche il denaro e i beni fungibili.
(3) Ove il bene oggetto di donazione sia perito per causa non imputabile al donatario, esso non viene computato per la quantificazione della porzione disponibile (v. art. 556 del c.c.) e della legittima (v. art. 536 del c.c.).
(4) La norma si applica anche nei confronti degli eredi e dei legatari insolventi.
(5) In caso di deterioramento del bene oggetto di donazione si distingue a secondo che la causa sia imputabile o meno a colpa del donatario. Nel primo caso il valore del bene viene calcolato come fosse intatto, nel secondo caso si guarda al valore del bene al momento dell'apertura della successione.

Ratio Legis

La norma consente di ripartire il rischio dell'insolvenza del donatario che ha ricevuto la donazione più recente tra i legittimari che agiscono in riduzione e i donatari antecedenti.

Spiegazione dell'art. 562 Codice Civile

Quest’articolo, che più opportunamente sarebbe stato collocato dopo quello successivo, risolve una vecchia questione, sorta nel silenzio del codice precedente, come di quello francese. Se la cosa oggetto della liberalità non è recuperabile in natura e la persona obbligata per l’equivalente in danaro è insolvente, è da stabilire chi sopporta le conseguenze di questa insolvenza.

Il dubbio non sorge quando la cosa sia perita per caso fortuito, discendendo in tal caso dai principi che il valore della stessa non si computi nella massa ereditaria. Sorge invece nel caso in cui, determinandosi un’obbligazione per l’equivalente, in seguito al perimento della cosa per colpa della persona tenuta alla restituzione, o in seguito alla sua alienazione, quest’obbligazione resti insoddisfatta per insolvenza del debitore.
Secondo una teoria, le conseguenze dell’insolvenza avrebbero dovuto gravare sul legittimario, esclusa la riducibilità delle liberalità, altrimenti non soggette a riduzione, in particolare delle donazioni anteriori, perché, si diceva, queste ultime da sé non sarebbero state lesive. Altri ritenevano che il legittimario dovesse comunque conseguire l’intera legittima, e perciò l’insolvenza di uno dei gratificati dovesse gravare sugli altri, in particolare quella del donatario posteriore sui donatari precedenti: per costoro non aveva alcun peso la considerazione, fatta dai primi, che, se l’insolvenza non si fosse verificata, le altre liberalità non sarebbero state soggette a riduzione.
Una terza opinione infine, più seguita, che si raccomandava specialmente per il suo carattere equitativo, sosteneva che, come nel caso di perimento per fortuito, così in quello d’insolvenza dell’obbligato per l’equivalente, il valore della liberalità si sarebbe dovuto detrarre dalla massa ereditaria, con la conseguenza che gli effetti dell’insolvenza sarebbero stati risentiti proporzionalmente dai legittimari e dagli altri gratificati, in particolare dai donatari anteriori. Infatti, detraendo il valore irrealizzabile e venendo così ad essere diminuito il valore del patrimonio del de cuius, risultano inferiori il valore della legittima e corrispondentemente quello della riduzione delle altre liberalità.

La soluzione prospettata da ultimo è quella accolta dall’articolo in esame, il quale attribuisce però esplicitamente ai legittimari e agli altri gratificati, pregiudicati dall’insolvenza, una ragione di credito, per la differenza, verso l’insolvente.
Si deve notare che la norma impropriamente limita l’ipotesi all’insolvenza del solo donatario, avuto riguardo al caso che la cosa sia perita per colpa degli aventi causa del gratificato. L’ipotesi della norma deve ritenersi comprensiva del caso, in cui, potendosi chiedere l’equivalente della cosa all’avente causa, questi sia insolvente. Inoltre la norma, sebbene si riferisca letteralmente soltanto alle donazioni, deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni testamentarie.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Luisa C. chiede
martedģ 14/12/2010

“Io ho donato due stabili del valore stimato di 370.000 euro a mia figlia Claudia, disabile all'80%.
All'altra figlia che lavora e guadagna ho dato in compenso, fino adesso, euro 80.000. Vorrei sapere, per evitare problemi a mia figlia Claudia, se, rinunciando all' eredità rimanente, potrebbe avere fastidi dalla sorella.”

Consulenza legale i 17/12/2010

E' bene innanzitutto ricordare che la rinunzia all'eredità è un negozio solenne che si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione va inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia è un negozio puro e non può essere fatta prima dell'apertura della successione.
Al momento dell'apertura della successione, il figlio che concorre alla successione con altri figli legittimi o naturali, e così pure ciascuno dei loro discendenti, nonchè il coniuge in loro concorso, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto in vita a titolo di liberalità dal de cuius (è questo l'istituto che si chiama collazione ereditaria). Il donatario, però, può evitare la collazione rinunziando all'eredità: invero in tal modo si esclude quella comunione ereditaria che è il presupposto per la formazione della massa comune da dividere e quindi anche per la collazione. La donazione, infatti, si presume come un'anticipazione dell'eredità. Pertanto, eliminata la collazione con la rinuncia all'eredità, la donazione resta pienamente valida ed efficace, con il solo limite della intangibilità delle quote di riserva degli altri legittimari.