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Articolo 561 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Restituzione degli immobili

Dispositivo dell'art. 561 Codice Civile

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario o il donatario può averli gravati(1), salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652(2). I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione(3), salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni , purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione(4). La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri(5).

I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.](6).

Note

(1) Sono pesi tutti quei vincoli che attengono al godimento dell'immobile e ne limitano il valore e le facoltà dominicali. Sono ricompresi sia i vincoli reali sul bene (servitù, usufrutto, etc.) sia quelli obbligatori (locazioni, comodati, anticresi, etc.).
(2) Di norma vige il principio della retroattività reale della riduzione: esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, l'erede ha diritto ad ottenere la restituzione degli immobili e dei mobili registrati liberi da pesi ed ipoteche di cui il donatario, il legatario e l'erede li abbia gravati.
Vengono, invece, fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, se sono decorsi più di dieci anni dall'apertura della successione (v. art. 2652 n. 8 del c.c.).
(3) Tale termine ventennale può essere sospeso in caso di opposizione ai sensi dell'art. 563 c. 4 del c.c..
(4) Ove siano decorsi più di vent'anni dalla donazione, rimangono efficaci i pesi e le ipoteche imposti sul bene. Il donatario deve corrispondere al legittimario una somma pari al minor valore del bene, se la domanda di riduzione è stata proposta nei dieci anni successivi all'apertura della successione.
(5) Il secondo periodo del primo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 2 c. 4 novies lett. a), n. 1, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
(6) Se la restituzione avviene per equivalente monetario, sono dovuti solo gli interessi legali e non anche i frutti (il cui riconoscimento comporterebbe una duplicazione della medesima pretesa).

Ratio Legis

Il legittimario, salvi gli effetti della trascrizione, ha diritto ad essere favorito rispetto a terzi che abbiano acquistato dal donatario diritti sul bene oggetto dell'azione di riduzione, sempre che non siano decorsi più di vent'anni dalla trascrizione della donazione. Decorso tale periodo si ritiene preferibile salvaguardare i diritti dei terzi per rendere più certa la circolazione dei beni donati e dei diritti costituiti su di essi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 561 Codice Civile

Cass. civ. n. 7478/2000

Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla č dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalitā di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.

Cass. civ. n. 2178/1971

Nella nozione di peso — dal quale, a norma dell'art. 561 c.c., debbono essere liberi gli immobili restituiti per effetto di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie - sono da ritenersi compresi, oltre a quelli aventi contenuto reale - come la servitų, l'usufrutto ecc. - anche quei vincoli di carattere obbligatorio posti in essere dal donatario o dal legatario - come l'anticresi, l'affitto, la locazione - strettamente inerenti al godimento dell'immobile ed incidenti negativamente, non soltanto sul valore di questo, ma anche sulla pienezza della esplicazione delle facoltā dominicali.

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Pablo chiede
sabato 16/01/2021 - Piemonte
“Gentile avvocato, sto valutando l'acquisto di un immobile di proprietà di una ONLUS come risultato di una successione testamentaria del 09/2018 e registrata 07/2019.
L'unica cosa che so è che la ex-proprietaria era vedova ma non so se aveva dei figli o altri potenziali eredi.
Quali sono secondo la sua opinione i rischi e le possibili soluzioni?
Mi parlano di rischi di azione di riduzione o restituzione da parte degli altri eredi?
Grazie tantissime in anticipo,
Pablo

Consulenza legale i 21/01/2021
Chi acquista un immobile proveniente da successione testamentaria in favore di soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, estraneo al nucleo familiare del testatore, incorre nel pericolo che, entro il termine di dieci anni dall’apertura della successione, coloro che hanno diritto ad una quota di eredità possano agire in riduzione e pretendere, anche nei confronti di eventuali terzi acquirenti (con la successiva azione di restituzione) la porzione di eredità loro riservata.
Tale diritto, tuttavia, non riguarda tutti i potenziali eredi del de cuius, ma soltanto quelli che l’art. 536 del c.c. individua espressamente come legittimari, ossia il coniuge, i figli e loro discendenti e gli ascendenti.

Tali persone hanno inevitabilmente diritto ad una fetta di eredità ed al testatore, in presenza di queste categorie di soggetti, resta come sola facoltà quella di scegliere come distribuire i suoi beni, nel rispetto delle quote prefissate per legge (così, ad esempio, ad un figlio potrà lasciare un appartamento, mentre ad un altro una somma di denaro equivalente al valore di quell’appartamento).

Ora, analizzando l’atto notarile del 2010, in forza del quale la testatrice è divenuta proprietaria dell’immobile, di cui poi ha disposto per testamento in favore della ONLUS, si evince che a quella data la stessa aveva un’età di 83 anni e che nella parte relativa alle dichiarazioni sul regime patrimoniale, la medesima dichiara al notaio di essere in stato civile “libero” (si precisa nel quesito vedova).
Da tale dichiarazione e dall’età anagrafica della de cuius, è già possibile escludere, quali legittimari, il coniuge e gli ascendenti (è impensabile che una persona di 83 anni nel 2010 possa oggi avere ascendenti, ossia genitori).
Rimane soltanto da verificare se la testatrice abbia avuto dei figli, dovendosi ricordare che ai figli naturali la legge equipara gli adottivi (così dispone il secondo comma dell’art. 536 c.c.).

In realtà non è proprio particolarmente difficile acquisire tale informazione, in quanto sarà sufficiente effettuare un’interrogazione presso l’ufficio anagrafe del comune di nascita della de cuius (desumibile dall’atto allegato alla richiesta di consulenza) e farsi rilasciare un certificato di famiglia originario o storico (vi sono anche dei siti web che svolgono tale servizio online).
Si tratta di un certificato che, a differenza di quello ordinario (il quale contiene i dati delle persone risultanti ad uno stesso indirizzo e nella medesima unità immobiliare), attesta quale era la composizione del nucleo familiare originario, cioè la composizione di una famiglia prima che i figli si sposassero o comunque andassero a vivere fuori casa (non fotografa, dunque, soltanto la situazione corrente al momento della morte del soggetto di cui si vogliono acquisire informazioni, ma una situazione passata).

Attraverso l’esame di tale stato di famiglia sarà, dunque, possibile risalire a tutti i discendenti della de cuius, che avrebbero diritto a concorrere alla successione della medesima.
Qualora a seguito di tale accertamento si abbia certezza che la testatrice al momento della morte non aveva neppure figli, legittimi o adottivi, a cui dover riservare una quota di eredità, non si correrà alcun rischio nell’effettuare l’acquisto di quell’immobile, in quanto eventuali altri eredi legittimi (sono tali i parenti fino al sesto grado ex art. 572 del c.c.) non hanno alcun titolo ad agire in riduzione, non essendo loro riservata una quota di eredità.
Nel caso in cui, invece, dovesse scoprirsi che nel nucleo familiare della testatrice vi sono dei figli, sarebbe sicuramente rischioso acquistare quell’immobile, potendo costoro reclamare, mediante il positivo esperimento dell’azione di riduzione, la quota loro riservata e come determinata dall’art. 537 del c.c. (metà del patrimonio in caso di un solo figlio e due terzi complessivi se vi sono più figli).

In tale ipotesi l’unico modo per non correre alcun rischio è quello di rintracciare i figli (ed eventualmente i loro eredi) ed ottenere dagli stessi una dichiarazione di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione, espressamente consentita dall’art. 557 del c.c..
Certo, si tratta di un’ipotesi più teorica che pratica, in quanto è ben difficile che qualcuno rinunci, senza ricevere nulla in cambio, a qualcosa a cui ha diritto.
In mancanza di ciò, l’acquisto potrà dirsi privo di rischi soltanto decorsi dieci anni dall’apertura della successione, ossia dalla morte della de cuius.