Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario o il donatario può averli gravati(1), salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652(2). I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione(3), salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni , purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione(4). La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri(5).
I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.](6).
Note
(1)
Sono pesi tutti quei vincoli che attengono al godimento dell'immobile e ne limitano il valore e le facoltà dominicali. Sono ricompresi sia i vincoli reali sul bene (servitù, usufrutto,
etc.) sia quelli obbligatori (locazioni, comodati, anticresi,
etc.).
(2)
Di norma vige il principio della retroattività reale della riduzione: esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, l'erede ha diritto ad ottenere la restituzione degli immobili e dei mobili registrati liberi da pesi ed ipoteche di cui il donatario, il legatario e l'erede li abbia gravati.
Vengono, invece, fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, se sono decorsi più di dieci anni dall'apertura della successione (v. art.
2652 n. 8 del c.c.).
(3)
Tale termine ventennale può essere sospeso in caso di opposizione ai sensi dell'art.
563 c. 4 del c.c..
(4)
Ove siano decorsi più di vent'anni dalla donazione, rimangono efficaci i pesi e le ipoteche imposti sul bene. Il donatario deve corrispondere al legittimario una somma pari al minor valore del bene, se la domanda di riduzione è stata proposta nei dieci anni successivi all'apertura della successione.
(5)
Il secondo periodo del primo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 2 c. 4
novies lett. a), n. 1, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
(6)
Se la restituzione avviene per equivalente monetario, sono dovuti solo gli interessi legali e non anche i frutti (il cui riconoscimento comporterebbe una duplicazione della medesima pretesa).