Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 c.c.] di cui il legatario può averli gravati(1), salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652(2). I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata(3)(4)(5)(7).
I frutti [820, 1284 c.c.] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148 c.c.](6).
Note
(1)
Sono pesi tutti quei vincoli che attengono al godimento dell'immobile e ne limitano il valore e le facoltà dominicali. Sono ricompresi sia i vincoli reali sul bene (servitù, usufrutto,
etc.) sia quelli obbligatori (locazioni, comodati, anticresi,
etc.).
(2)
Di norma vige il principio della retroattività reale della riduzione: esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, l'erede ha diritto ad ottenere la restituzione degli immobili e dei mobili registrati liberi da pesi ed ipoteche di cui il donatario, il legatario e l'erede li abbia gravati.
Vengono, invece, fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione, se sono decorsi più di dieci anni dall'apertura della successione (v. art.
2652 n. 8 del c.c.).
(3)
Tale termine ventennale può essere sospeso in caso di opposizione ai sensi dell'art.
563 c. 4 del c.c..
(4)
Ove siano decorsi più di vent'anni dalla donazione, rimangono efficaci i pesi e le ipoteche imposti sul bene. Il donatario deve corrispondere al legittimario una somma pari al minor valore del bene, se la domanda di riduzione è stata proposta nei dieci anni successivi all'apertura della successione.
(5)
Il secondo periodo del primo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 2 c. 4
novies lett. a), n. 1, del D. Lgs. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
(6)
Se la restituzione avviene per equivalente monetario, sono dovuti solo gli interessi legali e non anche i frutti (il cui riconoscimento comporterebbe una duplicazione della medesima pretesa).
(7)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 44, commi 1, lettera a) e 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 182. La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".