(massima n. 1)
Č ammissibile l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si č ancora aperta, non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, ma al diverso fine di notificare - e poi trascrivere - l'atto di opposizione previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., che č preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi, l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario, il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilitā quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia.