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Articolo 521 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Retroattività della rinunzia

Dispositivo dell'art. 521 Codice Civile

Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524 ss.c.c.](1)(2).

Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769 ss. c.c.] o domandare il legato [649 ss. c.c.](3) a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [536 ss. c.c.], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552(4).

Note

(1) La rinuncia ha effetto retroattivo: il chiamato all'erede che vi abbia rinunciato è considerato come se non fosse mai stato chiamato. Il principio è analogo a quello che vale in tema di accettazione (v. art. 459 del c.c.) e ne condivide la medesima funzione: l'erede succede al de cuius senza soluzione di continuità.
(2) Restano validi gli atti di conservazione, di vigilanza, di amministrazione temporanea compiuti dal chiamato prima della rinuncia ai sensi dell'art. 460 del c.c..
(3) La rinuncia all'eredità non obbliga il rinunziante ad abdicare anche al legato o alla donazione fatte in suo favore.
(4) Ove il legato sia stato lasciato in sostituzione della quota di legittima a cui il legatario aveva diritto quale legittimario (è il c.d. legato in sostituzione di legittima di cui all'art. 551 del c.c.) o per il legato e la donazione in conto di legittima di cui all'art. 552 del c.c. si applicano del disposizioni di cui alle norme citate.

Ratio Legis

La norma, al pari dell'art. 459 del c.c., mira ad evitare che un patrimonio rimanga senza titolare nel tempo che intercorre tra la delazione dell’eredità e l’accettazione di quest’ultima.

Spiegazione dell'art. 521 Codice Civile

L'articolo prevede quelli che sono gli effetti della rinuncia nei confronti di chi l’ha compiuta; essi si riassumono tutti nel seguente: chi rinuncia all’eredità si ritiene come se mai vi fosse stato chiamato; è, in altri termini, considerato quale estraneo; si spiega, quindi, il capoverso dello stesso articolo in esame per cui il rinunciante può ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino a concorrenza della disponibile e salve le norme di cui agli articoli 551 e 552, che disciplinano rispettivamente la figura del legato in sostituzione della riserva e l’altra di donazioni e di legati in conto della riserva.
Non acquistata la qualità d’erede, il rinunciante non acquista alcuno dei diritti, né è sottoposto ad alcuno degli oneri conseguenziali all’accettazione dell’eredità: così, ad esempio, egli non può pretendere la collazione, né può essere tenuto a prestarla, non è obbligato a pagare i debiti ereditari, ecc.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 521 Codice Civile

Cass. civ. n. 37064/2022

Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti.

Cass. civ. n. 11832/2022

In tema di imposta di successione, il chiamato all'eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.

Cass. civ. n. 24317/2020

La rinuncia all'eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell'apertura della successione, rende il chiamato all'eredità non responsabile del debito tributario del defunto anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all'apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. Nè rileva l'opposta tardività della rinunzia all'eredità.

Cass. civ. n. 15871/2020

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa).

Cass. civ. n. 13639/2018

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

Cass. civ. n. 9225/2017

L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c..

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F. C. chiede
mercoledì 27/09/2023
“Buongiorno. Vorrei esporre alcuni miei dubbi in merito alla morte di mio padre, nullatenente e perciò senza neppure un testamento. La situazione è la seguente; mia madre è scomparsa nel 2015 e mio padre il 26 Agosto è deceduto, dopo il funerale ci siamo riuniti tutti i sette figli, la sorella primogenita ha demandato l'assistenza di mio padre rimasto solo in casa, ad una Badante convivente. Mia sorella poi che ha seguito per 7 anni l'andamento economico del papà ci informa che noi figli dobbiamo pagare i debiti che ci ha lasciato, che consistono in due mesi di affitto dell'appartamento della Aler, le spese del funerale e dei fiori, 6000 euro, saldo ultima mensilità alla Badante 1480 e 7 anni di T.F.R.13600, totale 22000 euro da pagare in eguale misura noi sette. Per me non sarebbe possibile onorare la mia parte di debito poiché ho 65 anni, neppure in buona salute, percepisco 928 euro di pensione ed ho l'affitto da pagare e altro non possiedo nulla oltre una vecchia auto del 2004. Chiedo se posso evitare di pagare le spese del funerale e fiori dei quali ho già dovuto dare 300 euro di acconto, e poi la cifra più alta 2200 del pagamento del T.F.R. chiedo se rinuncio all'eredità andando dal Cancelliere posso togliermi questo peso? Ma se io non pago la mia quota, lo devono pagare gli altri fratelli? Ma anche le spese del funerale devo pagate se rinuncerò all'eredita? Chi dei fratelli potrà detrarre le spese funebri? Attendo una gentile risposta. Grazie”
Consulenza legale i 03/10/2023
Vi è un solo modo per soddisfare i propri interessi ed è quello di rinunciare all’eredità del proprio padre.
Stabilisce il primo comma dell’art. 521 c.c. che chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (c.d. retroattività della rinuncia), con la conseguenza che, rimanendo del tutto estraneo a quella successione, non sarà tenuto a pagare né i debiti del defunto né quelli che si definiscono oneri dell’eredità, tra i quali vanno appunto annoverate le spese funebri, che sorgono contestualmente all’apertura della successione.

A tale riguardo va segnalata la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II civile, n. 28/2002, nel corpo della quale si legge quanto segue:
Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari, ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento, gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità”.

E’ bene tenere presente che la rinunzia è un atto formale e, come tale, va fatta con dichiarazione espressa dinanzi ad un notaio ovvero dinanzi al cancelliere addetto al Tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
Pertanto, qualora la ditta delle onoranze funebri dovesse far pervenire all’indirizzo del rinunziante fattura per il pagamento delle spese funerarie, costui potrà esibire l’atto di rinunzia, chiedendo l’annullamento di quella fattura (si tenga conto, infatti, che l’obbligazione relativa al pagamento delle spese funebri non è una obbligazione di tipo solidale e che, pertanto, in linea generale ciascuno dei chiamati all’eredità è tenuto a pagare una quota della spesa funeraria in proporzione alla propria quota, come disposto dall’art. 752 del c.c.).

Ovviamente, saranno poi gli altri chiamati all’eredità, che hanno deciso di accettare, tenuti a sopportare, sempre pro quota, le spese funerarie, con la conseguenza che la relativa fattura andrà emessa a loro carico, con diritto a detrarre le relative spese nella misura prevista dalla legge.
Qualora uno dei coeredi abbia pagato oltre la parte a lui incombente, lo stesso sarà legittimato a ripetere dagli altri coeredi la parte per cui essi devono contribuire, come espressamente disposto dal primo comma dell’art. 754 del c.c..

Elio chiede
giovedì 27/01/2011

“Salve,
ieri, 26/01/2011, ho potuto discutere con il pertinente ufficio teritoriale dell'Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento emessa a carico di mia madre defunta nel 2007. Mi ci sono recato per riferire che, avendo rinunciato all'eredità (peraltro inesistente), restavo escluso da obblighi verso il fisco. Ebbene ho appreso con stupore dal funzionario dell'AdE che (testualmente):"... da un paio d'anni è stata approvata una legge che obbliga comunque gli eredi a pagare il debito tributario in quanto il rinunciante potrebbe in seguito ritrattare la rinuncia e (udite, udite) il fisco potrebbe non venirne mai a conoscenza restando gabbato...". Ho fatto ricerche su internet della riferita legge, ma non ho trovato nulla. Forse non è una legge ma qualche direttiva AdE? Qualcuno può confermare quanto dettomi dal funzionario? o smentirlo?
Grazie per l'attenzione.”

Consulenza legale i 28/01/2011

Non vi è riscontro nel panorama normativo della presunta "legge" invocata dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate.
Con la rinunzia all'eredità, infatti, effettuata nelle forme previste dal codice civile, il chiamato non è più tale retroattivamente, come insegna l'art. 521 del c.c. e non è pertanto tenuto a rispondere dei debiti del de cuius.

La presentazione del documento attestante rinuncia all'eredità (effettuata con dichiarazione resa all’Ufficio successioni del Tribunale) soddisfa l'onere della prova chiesto a colui che è chiamato a pagare la cartella esattoriale del defunto parente/coniuge.