L'articolo prevede quelli che sono gli effetti della rinuncia nei confronti di chi l’ha compiuta; essi si riassumono tutti nel seguente: chi rinuncia all’eredità si ritiene
come se mai vi fosse stato chiamato; è, in altri termini, considerato quale estraneo; si spiega, quindi, il capoverso dello stesso articolo in esame per cui il rinunciante può ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino a concorrenza della disponibile e salve le norme di cui agli articoli
551 e
552, che disciplinano rispettivamente la figura del legato in sostituzione della riserva e l’altra di donazioni e di legati in conto della riserva.
Non acquistata la qualità d’erede, il rinunciante non acquista alcuno dei diritti, né è sottoposto ad alcuno degli oneri conseguenziali all’accettazione dell’eredità: così, ad esempio, egli non può pretendere la collazione, né può essere tenuto a prestarla, non è obbligato a pagare i debiti ereditari, ecc.