Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15871 del 24 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il chiamato all'ereditą, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli č considerato come mai chiamato alla successione e non deve pił essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'ereditą dopo l'iscrizione stessa).

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