(massima n. 1)
La soggettivitą passiva nell'imposta di successione si correla alla chiamata all'ereditą e non all'accettazione. Tuttavia, la rinuncia all'ereditą, avendo effetto retroattivo ex art. 521 cod. civ., determina la non responsabilitą del chiamato per i debiti del de cuius, impedendo all'avviso di accertamento di assumere definitivitą ed efficacia preclusiva in capo al rinunciante.