Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 24317 del 3 novembre 2020

(3 massime)

(massima n. 1)

Ritenuto che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, un'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata.

(massima n. 2)

La rinuncia all'eredità, per effetto della sua caratteristica retroattività al momento dell'apertura della successione, rende il chiamato all'eredità non responsabile del debito tributario del defunto anche se la rinuncia intervenga dopo che, in epoca successiva all'apertura della successione, venga notificato un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione.

(massima n. 3)

Atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. Nè rileva l'opposta tardività della rinunzia all'eredità.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.